Sgombero alloggio ERP: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Campania n. 8561 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella materia degli alloggi di edilizia residenziale pubblica il criterio di riparto della giurisdizione è segnato dal momento dell’assegnazione. Prima di esso la pubblica amministrazione opera in esercizio di pubblici poteri e la controversia spetta al giudice amministrativo; dopo di esso si instaura un rapporto paritetico e la controversia appartiene al giudice ordinario. Rientra pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia di chi si opponga a un provvedimento di rilascio o di sgombero di un alloggio ERP occupato senza titolo, perché è contestato il diritto di agire esecutivamente e l’ordine di rilascio si configura come atto imposto dalla legge, non come esercizio di potere discrezionale. Ciò vale anche quando sia dedotta l’illegittimità dei provvedimenti amministrativi, dei quali il giudice ordinario può eventualmente disporre la disapplicazione.
Il Fatto
La ricorrente occupava un alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell’Acer Campania, sito in Napoli. Con ordinanza n. 197 del 20.07.2022, notificata il 20.10.2022, l’amministrazione disponeva lo sgombero coatto dell’immobile. La ricorrente ha impugnato quel provvedimento davanti al giudice amministrativo, chiedendone l’annullamento insieme agli atti presupposti e consequenziali.
Si sono costituiti il Comune di Napoli e l’Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale. In via preliminare il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; nel merito entrambe le parti resistenti hanno chiesto il rigetto del ricorso. La causa è stata discussa all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato dell’11 dicembre 2025 e posta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto l’eccezione preliminare e la ritiene fondata. Il collegio riconosce che ci si trova davanti a un formale provvedimento amministrativo, emanato nell’esercizio del potere di polizia demaniale a tutela di un immobile del patrimonio indisponibile dell’Acer: gli alloggi ERP rientrano in tale categoria, essendo destinati ad assicurare una casa ai più bisognosi. Ciò nonostante, la controversia non appartiene alla giurisdizione amministrativa.
Il criterio distintivo è individuato nella fase del procedimento. Secondo il consolidato indirizzo della Corte regolatrice, il provvedimento di assegnazione segna il momento a partire dal quale l’operare dell’amministrazione non è più riconducibile all’esercizio di pubblici poteri e ricade invece nell’ambito di un rapporto paritetico. Prima dell’assegnazione la lite spetta al giudice amministrativo; dopo, al giudice ordinario.
Ne segue che la controversia di chi si oppone a un provvedimento di rilascio di un alloggio ERP occupato senza titolo rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, perché è contestato il diritto di agire esecutivamente e l’ordine di rilascio si configura come atto imposto dalla legge, non come esercizio di potere discrezionale che richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse.
Il Tribunale precisa che questo vale anche quando sia dedotta l’illegittimità dei provvedimenti amministrativi, la diffida a rilasciare e il successivo ordine di sgombero: il giudice ordinario può eventualmente disapplicarli, essendo chiamato a statuire sull’esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene. Il collegio richiama sul punto l’insegnamento delle Sezioni Unite, ribadito anche in pronunce recenti, e lo conferma con i propri precedenti in materia.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, in favore del giudice ordinario, davanti al quale la domanda può essere riproposta ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm. Le spese di lite sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.