Acquisizione sanante ex art. 42-bis e limiti del giudizio di ottemperanza (TAR Campania n. 1612 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Comune può concludere il procedimento di acquisizione sanante già avviato con propria delibera consiliare, ancorché risalente nel tempo, senza necessità di una nuova e autonoma valutazione degli interessi, ove permangano le ragioni di interesse pubblico che la giustificarono. I termini procedimentali interni sono ordinatori, salvo diversa previsione normativa, e l’inerzia dell’amministrazione non determina l’invalidità degli atti successivamente adottati. L’insediamento del commissario ad acta non priva l’amministrazione del potere di provvedere in via concorrente. Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in unico grado innanzi alla Corte d’Appello, ogni controversia relativa alla determinazione dell’indennizzo per acquisizione sanante di cui all’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001.
Il Fatto
Il ricorrente chiede l’ottemperanza a una sentenza di questo Tribunale che, accogliendo la domanda di restituzione dei suoli illegittimamente occupati, aveva ordinato al Comune di reintegrare il possesso, previo ripristino dei luoghi, salva la facoltà di adottare il decreto di acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. La pronuncia di ottemperanza aveva nominato un commissario ad acta, poi sostituito, perché il Comune non aveva dato esecuzione al giudicato.
Nel corso del procedimento commissariale l’amministrazione ha prodotto una delibera consiliare risalente al 2016, rinvenuta tardivamente nei propri archivi, con cui aveva autorizzato l’acquisizione dei terreni al patrimonio indisponibile. Su tale base ha adottato nel 2025 il decreto dirigenziale di acquisizione sanante, eccependo la cessazione della materia del contendere. Il ricorrente ha impugnato la delibera e il decreto, deducendone la nullità per violazione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione. Il ricorrente contesta la quantificazione dell’indennizzo solo quale indice di difetto di istruttoria; l’opposizione alla stima pende innanzi alla Corte d’Appello. Per la costante giurisprudenza richiamata, le controversie sulla determinazione dell’indennizzo ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 sono devolute al giudice ordinario, con competenza funzionale in unico grado della Corte d’Appello.
Respinta anche l’eccezione di improcedibilità, poiché il ricorrente conserva interesse a censurare le modalità di esecuzione del giudicato. Nel merito, non si ravvisa alcun contrasto con il giudicato: l’amministrazione ha concluso il procedimento avviato nel 2016 in linea con quanto statuito dal giudice. La delibera del 2016, non menzionata nella sentenza di ottemperanza perché rinvenuta solo successivamente, non avrebbe mutato la decisione, trattandosi di mero atto di indirizzo cui dovevano seguire le determinazioni costitutive.
Quanto alla pretesa decadenza per superamento del termine fissato dalla delibera, il Collegio rileva che essa non indica alcun termine perentorio: il 31 dicembre 2016 è individuato solo come data presunta del decreto. I termini procedimentali sono ordinatori e l’inerzia non invalida gli atti successivi. Superata anche l’eccezione di incompetenza, essendo il decreto dirigenziale mero atto attuativo della scelta discrezionale rimessa al Consiglio.
Il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 8/2021: l’insediamento del commissario ad acta non priva l’amministrazione del potere di provvedere in via concorrente. Quanto alla lamentata mancanza di attualità della valutazione, il ricorrente non ha allegato un mutamento della situazione di fatto: permangono le ragioni economiche e sociali poste a fondamento dell’acquisizione, adeguatamente motivate anche alla luce della giurisprudenza costituzionale. Il ricorso e i motivi aggiunti sono respinti; le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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