Inammissibilità del ricorso per carente esposizione dei fatti processuali nell’ipotesi di frazionamento di crediti indennitari (Cass. civ. Sez. 3 n. 1627 del 25.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione la cui esposizione dei fatti processuali sia meramente sintetica e non consenta alla Corte di comprendere appieno il significato dei motivi proposti, in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. È altresì inammissibile il motivo che investa una questione coperta da giudicato interno, non avendo la parte contestato in appello il relativo capo della sentenza di primo grado. È infine inammissibile il motivo che non colga la ratio decidendi della sentenza impugnata ovvero che miri a ottenere una rivalutazione di apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito.
Il Fatto
Il Comune di Altamura conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari un privato, chiedendone la condanna al pagamento dell’indennità di occupazione di fondi agricoli comunali per le annate dal 2007 al 2012. La concessione in utilizzo dei fondi era avvenuta in via provvisoria, in vista di un contratto di affitto agrario in deroga mai stipulato, ed era stata successivamente revocata.
Il Tribunale accoglieva la domanda. L’appello proposto dall’occupante, incentrato unicamente sull’erroneità della quantificazione del danno, veniva rigettato dalla Corte d’appello di Bari, che riteneva attendibile la consulenza tecnica d’ufficio espletata in grado di appello.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente rilevato che il ricorso era inammissibile per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. La ricorrente aveva esposto i fatti di causa in forma estremamente sintetica, riportando per intero il contenuto della sentenza impugnata e omettendo di illustrare adeguatamente lo svolgimento del processo e la decisione di primo grado. Tale carenza impediva alla Corte di comprendere pienamente il significato dei motivi di ricorso, che potevano essere colti solo attingendo al testo della sentenza gravata.
Quanto al primo motivo, la Corte ne ha rilevato l’inammissibilità per intervenuto giudicato interno. Avendo l’appellante contestato esclusivamente il quantum della condanna, senza investire l’an debeatur, ogni questione relativa alla sussistenza del diritto al risarcimento era preclusa in sede di legittimità.
Il secondo motivo è stato ritenuto parimenti inammissibile per non aver colto la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte territoriale aveva fondato il proprio convincimento sulla mancata prova dell’inserimento delle note dei consulenti di parte nel fascicolo d’ufficio, mentre la ricorrente si era limitata a tentare di dimostrarne l’inoltro al consulente d’ufficio, questioni evidentemente diverse. Le valutazioni sul merito delle note, comunque esaminate e ritenute irrilevanti dal giudice d’appello, costituivano apprezzamenti di fatto non sindacabili in cassazione.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite e alla corresponsione del doppio contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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