Graduatorie supplenze, nessun incarico a chi è iscritto con riserva (TAR Lazio n. 278 del 08.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’iscrizione con riserva nelle graduatorie provinciali per le supplenze, per i docenti in attesa del riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all’estero, non attribuisce il diritto alla stipula del contratto di supplenza. Il riconoscimento del titolo estero ha carattere costitutivo del diritto all’esercizio della professione nel Paese ospitante e deve necessariamente precedere, e non seguire, l’inizio dell’attività professionale. La direttiva 2005/36/CE, per la professione di docente, non prevede un sistema di riconoscimento automatico, lasciando all’amministrazione un margine valutativo, anche ai fini dell’imposizione di misure compensative. La disciplina dell’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 2022 è conforme ai principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost. e non contrasta con il diritto europeo, risolvendosi in un bilanciamento non irragionevole degli interessi coinvolti.

Il Fatto

I ricorrenti, docenti in possesso di titolo di specializzazione per l’insegnamento sul sostegno conseguito all’estero e in attesa di riconoscimento, hanno impugnato l’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 2022, con cui il Ministero dell’Istruzione ha disposto l’aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze per il biennio 2022/2024.

Oggetto di contestazione è la parte in cui l’ordinanza non consente di ottenere l’incarico di supplenza a coloro che sono iscritti nelle graduatorie con riserva, proprio perché in attesa del riconoscimento del titolo estero. Il Ministero si è costituito con mero atto formale. L’istanza cautelare è stata respinta, rilevandosi profili di inammissibilità per mancata impugnazione delle graduatorie concretamente lesive. All’udienza del 14 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con previo avviso alle parti della possibile improcedibilità e inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prescinde dai sollevati profili in rito, attesa la palese infondatezza del ricorso nel merito. Richiama anzitutto la statuizione cautelare del giudice d’appello, secondo cui il conferimento dell’incarico e la stipula del contratto dipendono dall’effettivo riconoscimento del titolo abilitativo conseguito all’estero, in conformità ai principi di cui all’art. 97 Cost. e alla disciplina nazionale di recepimento delle direttive europee.

La previsione contestata è diretta a prevenire il grave nocumento che deriverebbe sia ai discenti sia agli altri docenti iscritti senza riserva, ove fossero preferiti soggetti poi rivelatisi privi di titolo idoneo. Il TAR richiama il proprio consolidato orientamento sulla legittimità dell’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 2022, confermato in appello.

Quanto al diritto europeo, la direttiva 2005/36/CE, per la professione di docente, non contempla un sistema di riconoscimento automatico; il riconoscimento ha dunque carattere costitutivo e l’interessato non può pretendere di esercitare l’attività in sua assenza. La disciplina non contrasta neppure con la normativa primaria richiamata, che ammette l’iscrizione con riserva negli elenchi aggiuntivi senza però equipararla al possesso del titolo.

Il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 19 del 2022, che ha ribadito il ruolo centrale della valutazione discrezionale dell’amministrazione, la quale deve precedere l’inizio dell’attività professionale. La misura contempera le aspirazioni dei docenti abilitati all’estero, le legittime aspettative degli studenti e quelle dei docenti già abilitati, senza profili di eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità.

La preclusione non è assoluta, riguardando solo lo scorrimento della prima fascia, e l’iscrizione con riserva reca comunque un vantaggio, potendo il riconoscimento sopraggiunto consolidare la posizione. Nessuna discriminazione è ravvisabile rispetto agli specializzandi in Italia, avendo costoro svolto un percorso già abilitante. Il ricorso è respinto perché infondato, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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