Procura alle liti generica su foglio separato: ricorso per ottemperanza inammissibile (TAR Lombardia n. 2265 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per l’ottemperanza del giudicato proposto con procura alle liti rilasciata dalla parte su documento analogico separato rispetto al ricorso nativo digitale, che non indichi l’autorità giudiziaria adita né gli estremi del provvedimento da eseguire. La procura speciale richiesta dall’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm. deve contenere gli elementi identificativi della controversia, non potendo estendersi all’ipotesi del foglio separato digitalizzato la finzione della procura “apposta in calce” di cui all’art. 83, terzo comma, cod. proc. civ. Il vizio non è sanabile ex artt. 39, comma 1, cod. proc. amm. e 182, secondo comma, cod. proc. civ., né è concedibile l’errore scusabile per i ricorsi notificati dopo il 2 ottobre 2025, data di pubblicazione dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2025.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente, agiva per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere, per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, la somma complessiva di euro 2.000,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Il Ministero non aveva provveduto al pagamento e il creditore proponeva ricorso per ottemperanza chiedendo l’ordine di conformazione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti, rilasciata dalla parte al difensore su documento analogico separato e notificata in copia informatica all’Amministrazione. La procura, recante la dicitura generica di delega «nel presente giudizio per il riconoscimento del diritto alla Carta docenti», non indicava il Tribunale amministrativo adito né gli estremi della sentenza di cui si chiedeva l’esecuzione.
La sentenza richiama l’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm., che impone la procura speciale quale requisito di ammissibilità del ricorso, e chiarisce che la deroga della procura apposta “in calce” o “a margine” non opera quando la delega, su supporto cartaceo, sia depositata in copia informatica unitamente a un ricorso nativo digitale: in tal caso la congiunzione fisica dei documenti, che nella versione cartacea assorbe il requisito di specificità, non garantisce che la parte avesse contezza del contenuto dell’atto né dimostra l’anteriorità del rilascio della procura rispetto alla redazione del ricorso.
Il Collegio prende espressamente le distanze dall’orientamento che riteneva sufficiente l’allegazione telematica della copia digitalizzata della procura cartacea, ritenendolo superato dalla pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025, secondo cui la procura speciale deve preesistere o essere quanto meno coeva al ricorso. Quanto alla sanabilità, la carenza della procura non può essere rinnovata ai sensi dell’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., trattandosi di requisito di ammissibilità che deve sussistere al momento della proposizione del ricorso.
Esclusa anche la concessione dell’errore scusabile, poiché la pronuncia dell’Adunanza plenaria non ha innovato il quadro normativo ma ha confermato uno degli indirizzi interpretativi già esistenti, al quale la parte avrebbe potuto prudenzialmente aderire. Il ricorso notificato il 10 dicembre 2025, quindi successivamente al 2 ottobre 2025, non poteva beneficiare della regolarizzazione. Le spese sono state compensate avuto riguardo alle peculiarità della controversia.
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Nota della Redazione
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