Rinuncia al ricorso e estinzione del processo per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lazio n. 13919 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, ritualmente dichiarata dalla parte ricorrente prima dell’udienza di discussione, determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 35, comma 2, cod. proc. amm. Il giudice amministrativo, investito della dichiarazione di rinuncia, deve darne atto con sentenza e dichiarare estinto il giudizio, senza necessità di esaminare il merito delle censure dedotte. La rinuncia non richiede l’accettazione delle altre parti costituite quando queste non abbiano interesse alla prosecuzione del processo. Le spese di lite possono essere compensate quando ricorrano giusti motivi, come nel caso di sopravvenuta cessazione della materia del contendere determinata da fatti estranei alla volontà delle parti.
Il Fatto
La società Alstom Ferroviaria S.p.A. ha impugnato il provvedimento con cui l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha autorizzato, ai sensi degli artt. 6 e 16, comma 4, della legge n. 287/1990, l’acquisizione da parte di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. del ramo d’azienda di Titagarh Firema S.p.A. attivo nella progettazione, costruzione e manutenzione di materiale rotabile (procedimento C12790).
La ricorrente ha dedotto plurimi motivi di illegittimità, tra cui la violazione della normativa antitrust nazionale, l’errore nei presupposti di fatto e di diritto, il difetto di istruttoria e di motivazione nonché, in via subordinata, la violazione degli artt. 107 e 108 TFUE. Si sono costituiti in giudizio l’AGCM e la società controinteressata, opponendosi al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, all’udienza in Camera di Consiglio del 29 aprile 2026, la domanda di sospensione cautelare era stata cancellata dal ruolo ed era stata fissata l’udienza pubblica per la discussione del ricorso nel merito al 15 luglio 2026.
Prima di tale udienza, con memoria depositata il 15 giugno 2026, la società ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso. All’udienza pubblica del 15 luglio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il Tribunale, preso atto della dichiarazione di rinuncia, ha dichiarato l’estinzione del processo, senza esaminare le censure di merito proposte. La pronuncia si fonda sul principio per cui la rinuncia al ricorso costituisce una manifestazione di volontà della parte che determina l’estinzione del giudizio, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese processuali, il Collegio ha ravvisato i presupposti per la compensazione, considerata la peculiarità della vicenda e il fatto che l’esito del giudizio è dipeso da una sopravvenuta determinazione della stessa ricorrente.
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Nota della Redazione
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