Acquisizione sanante senza perimetrazione dell’area è illegittima per difetto di frazionamento (TAR Sicilia n. 306 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive e dell’area di sedime, conseguente all’inottemperanza all’ordine di demolizione, non è effetto automatico della legge ma richiede un provvedimento amministrativo che determini in modo compiuto e preciso l’oggetto dell’ablazione. Il Comune deve quantificare e perimetrare l’area sottratta al privato mediante frazionamento, quando l’effetto ablatorio riguardi solo una parte dell’immobile originario. La mancata corrispondenza tra il tenore del provvedimento e la planimetria allegata, che renda incerti il bene acquisito e il bene residuo, integra un difetto di motivazione. È illegittima, inoltre, l’acquisizione di un manufatto mai investito dall’ordine demolitorio.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria di un terreno sul quale insistono un fabbricato assentito con concessione edilizia in sanatoria del 1975 e ulteriori opere realizzate dal precedente proprietario. Rigettata l’istanza di sanatoria presentata nel 2016, il Comune ha adottato due ordinanze di demolizione. La società ha poi presentato istanza ai sensi dell’art. 14 della legge regionale n. 16/2016, mai definita dall’amministrazione.

Accertata l’inottemperanza agli ordini di ripristino, il Comune ha disposto con provvedimento dirigenziale l’acquisizione gratuita delle opere abusive, dell’area di sedime e delle aree pertinenziali. La società ha impugnato l’atto davanti al TAR, deducendo la carenza dei presupposti per la pendenza della domanda di sanatoria, l’indeterminatezza dell’oggetto dell’acquisizione e l’eccessiva estensione dell’area ablata. Il Comune non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo. Ai sensi dell’art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, decorsi sessanta giorni dalla presentazione, l’istanza di sanatoria si intende rifiutata: le misure ripristinatorie riacquistano efficacia e decorre un nuovo termine per ottemperarvi. La pendenza del procedimento di sanatoria non paralizza dunque l’azione comunale. Il ricorrente, peraltro, non ha assolto l’onere probatorio sulla coincidenza tra opere sanande e opere ingiunte: la copia dell’istanza versata in atti riguarda un intervento circoscritto al cambio di destinazione d’uso parziale e completamento dell’immobile.

Il secondo motivo è fondato. È illegittima l’acquisizione del manufatto contrassegnato dal n. 5 della planimetria, mai interessato dall’ordine demolitorio né dal diniego di condono. L’amministrazione non può estendere l’effetto ablatorio a opere estranee al presupposto.

Il Collegio affronta poi il nodo centrale. Il frazionamento della particella può rivelarsi necessario quando l’effetto ablativo riguardi una sola parte dell’immobile originario, per perimetrarne i confini in vista delle successive trascrizioni catastali. Nel caso concreto la mancata corrispondenza tra il provvedimento, dal cui tenore sembrava volersi acquisire l’intero manufatto, e la planimetria allegata, che distingueva il fabbricato originario da quello da acquisire, genera incertezza sull’individuazione del bene acquisito e del bene residuo.

Richiamando il precedente del TAR Salerno, sentenza n. 1943 del 1° settembre 2021, il Tribunale ribadisce che la perdita della proprietà, pur configurata come conseguenza di diritto dall’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, esige un provvedimento che quantifichi e perimetri l’area sottratta al privato, con operazioni che devono precedere e non seguire la fattispecie acquisitiva.

Il ricorso è pertanto accolto in parte: annullato il provvedimento nella parte relativa al manufatto n. 5, all’area ulteriore rispetto alle opere abusive non demolite e all’area di sedime dei manufatti, con assorbimento delle censure non esaminate. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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