Sospensione aiuti comunitari O.P. per indagine frode e natura vincolata dell’atto (TAR Sicilia n. 305 del 30.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Quando un’organizzazione di produttori è oggetto di indagine da parte di un’autorità nazionale per un’accusa di frode riguardante gli aiuti previsti dal regolamento (UE) n. 1308/2013, la sospensione del riconoscimento e dei pagamenti in itinere costituisce, ai sensi dell’art. 60, comma 1, del regolamento delegato (UE) n. 891/2017, un atto dovuto e di natura cautelare e interinale. Essa è destinata a perdere efficacia con il completamento degli accertamenti e non richiede la preventiva conclusione del procedimento. Non ne inficiano la legittimità la successiva sospensione degli accertamenti tributari disposta dal giudice tributario, l’ammissione alla rateizzazione del debito fiscale, né l’assoluzione penale sopravvenuta per insussistenza del fatto. Il termine dodici mesi previsto dall’art. 59, paragrafo 2, del medesimo regolamento non si applica alla sospensione cautelare fondata sull’art. 60.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate, con verbale dell’11 aprile 2017, contestava a un consorzio riconosciuto come organizzazione di produttori del settore ortofrutta numerose violazioni formali e sostanziali agli obblighi di tenuta della contabilità, finalizzate all’illecita percezione di contributi pubblici comunitari e nazionali.
Sulla base di tale accertamento l’Assessorato regionale dell’agricoltura adottava nel 2017 un decreto di sospensione dal riconoscimento e dai pagamenti in itinere, confermato in sede giurisdizionale. Con D.D.G. n. 2094/2019, l’Amministrazione sospendeva nuovamente, per l’anno 2018 e per dodici mesi, riconoscimento e pagamenti, differendo la corresponsione alla revoca della sospensione e all’esito dell’appello. Il consorzio impugnava il provvedimento davanti al TAR Sicilia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’istanza di rinvio formulata in vista della decisione. L’assoluzione penale intervenuta nel 2024, infatti, non incide sulla legittimità della sospensione disposta ai sensi dell’art. 60, data la sua natura di provvedimento cautelare e interinale.
Nel merito, il Tribunale richiama la sentenza del CGARS n. 126/2023, resa tra le stesse parti, secondo cui in presenza di fatturazioni non corrispondenti a reali operazioni si configura un aumento artificioso della produzione e, in pendenza dell’indagine per frode, la sospensione dei pagamenti costituisce atto dovuto. La sospensione degli accertamenti tributari disposta dalla commissione tributaria nel 2019 non rileva, essendo peraltro limitata ad alcune delle annualità oggetto di verifica.
Quanto alla rateizzazione del debito fiscale, essa riguarda unicamente il rapporto tributario e non incide sull’accertamento del carattere fraudolento della condotta né sulla misura degli aiuti. Il valore della produzione commercializzata, ai sensi degli artt. 22 e 23 del regolamento delegato 2017/891, è calcolato sulla produzione effettiva, sicché la sua alterazione si riflette sul massimale dell’aiuto.
Il Collegio conferma quindi che l’Amministrazione ha applicato l’art. 60, comma 1, del regolamento delegato e non l’art. 59, che riguarda l’inosservanza dei criteri di riconoscimento. Il dies ad quem della sospensione coincide con il completamento degli accertamenti, non con il termine di dodici mesi invocato dal ricorrente. Il provvedimento impugnato, del resto, ha previsto la revoca della sospensione in base all’esito del contenzioso.
Il ricorso è pertanto infondato e viene rigettato, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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