Trasferimento per incompatibilità ambientale del militare e sindacato del giudice amministrativo (TAR Lombardia n. 297 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento d’autorità per incompatibilità ambientale del militare è sussumibile nel genus degli ordini militari e costituisce modalità di svolgimento del rapporto di servizio sul territorio, rispetto alla quale l’interesse del militare assume, di norma, rilevanza di mero fatto. Nell’adottarlo l’amministrazione gode di ampia discrezionalità, non richiedendo il provvedimento una particolare motivazione. Il giudice amministrativo limita il proprio sindacato al riscontro dell’effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità e della proporzionalità del rimedio. La misura prescinde da qualsiasi giudizio di rimproverabilità della condotta, mirando a neutralizzare anche il solo pericolo di lesione dell’immagine delle istituzioni e di vulnus al buon andamento dell’amministrazione, presidiato dall’art. 97, secondo comma, della Costituzione.

Il Fatto

Il Ministero della difesa ha disposto il trasferimento d’autorità, per incompatibilità ambientale, di un appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri dalla stazione radiomobile del NOR di una Compagnia a un’altra stazione. Il provvedimento è stato impugnato dall’interessato davanti al TAR Lombardia, deducendo difetto di motivazione, violazione della legge n. 241/1990, eccesso di potere per sviamento, arbitrarietà e assenza dei presupposti, oltre alla violazione dell’art. 97 Costituzione.

Il ricorrente ha sostenuto che il trasferimento sarebbe stato disposto in ragione di comportamenti esuberanti e di rapporti con i colleghi ritenuti compromessi, in assenza di riscontri oggettivi; che la segnalazione alla Procura Militare sarebbe generica; che le reali ragioni sarebbero organizzative e legate alla carenza di personale. L’amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la natura giuridica dell’istituto richiamando la giurisprudenza amministrativa. Il trasferimento per incompatibilità ambientale rientra tra gli ordini militari, che contengono un precetto imperativo tipico dell’organizzazione gerarchica e della disciplina del rapporto di servizio (Consiglio di Stato, II, 5 aprile 2023, n. 3539). Da ciò deriva l’ampia discrezionalità dell’amministrazione nella valutazione delle ragioni di opportunità, con la conseguenza che il provvedimento non necessita di particolare motivazione.

Il sindacato giurisdizionale ne risulta delimitato: il giudice si limita a verificare l’effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità e la proporzionalità del rimedio adottato (Consiglio di Stato, II, 8 maggio 2023, n. 4586). La Corte sottolinea inoltre che la misura prescinde da ogni giudizio di rimproverabilità della condotta, mirando a neutralizzare anche il solo pericolo di lesione dell’immagine delle istituzioni e di vulnus al buon andamento, protetto dall’art. 97, secondo comma, Cost. (Consiglio di Stato, II, 24 luglio 2023, n. 7197; II, 17 maggio 2023, n. 4912).

Applicando tali principi, il TAR esclude la fondatezza delle censure. Il provvedimento è adeguatamente motivato per relationem con il richiamo alla proposta di trasferimento del Comando Provinciale del 12.12.2023 — che descrive le condotte tenute e l’atteggiamento critico verso i colleghi, con riflessi sull’organizzazione dei turni e sul rendimento — e alla comunicazione di avvio del procedimento del 12.1.2024.

Quanto alle allegazioni difensive, il Collegio rileva che esse non sono suffragate da alcun elemento di prova e trovano smentita nella nota del Comandante Provinciale, che richiama i fatti oggetto di un procedimento penale, per i quali il G.U.P. del Tribunale Militare ha chiesto il rinvio a giudizio del ricorrente. A prescindere dal rilievo penale, tali fatti palesano gli eccessi caratteriali e le difficoltà nel rapporto con i colleghi, giustificando il trasferimento ed escludendo i vizi di illogicità e sviamento dedotti.

Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Ministero della difesa, liquidate in euro 1.500,00 oltre oneri di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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