Inammissibile l’appello contabile depositato senza prova della notificazione (Corte dei Conti Sez. II App. n. 11 del 15.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contabile il valido esperimento dell’appello richiede un duplice adempimento: la notificazione dell’atto impugnatorio e il suo deposito presso la Segreteria, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall’ultima notificazione, unitamente a copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni. Il deposito dell’atto privo della relata di notificazione e della prova della notificazione viola l’art. 180 c.g.c. e determina l’inammissibilità del gravame. Il vizio è rilevabile d’ufficio e non è sanato dalla costituzione in giudizio degli appellati, poiché la mancata notificazione integra un’ipotesi di inesistenza dell’atto, insuscettibile di sanatoria ex tunc. La perentorietà degli adempimenti presidiar la valida instaurazione del rapporto processuale d’appello.
Il Fatto
Con la sentenza n. 33/2021 la Sezione giurisdizionale per la regione Puglia aveva dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, il ricorso con cui l’odierna appellante chiedeva il riconoscimento della dipendenza dal servizio dell’infermità sofferta dal genitore, militare deceduto, e del diritto di questi al trattamento pensionistico privilegiato. Il giudice di primo grado aveva escluso che l’erede potesse far valere, dopo il decesso, il diritto del dante causa, non avendo quest’ultimo mai proposto domanda in sede amministrativa o giudiziaria.
L’erede ha proposto appello, deducendo l’erronea valutazione delle risultanze probatorie e la violazione degli art. 81, 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2967 cod. civ., sul rilievo che una domanda amministrativa era stata effettivamente presentata al Comando Distrettuale Militare e che la relativa circostanza non era stata contestata. Il Ministero della Difesa e l’INPS si sono costituiti chiedendo l’inammissibilità o il rigetto del gravame.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta in via preliminare e dirimente l’ammissibilità dell’impugnazione, prima di ogni esame del merito. Il procedimento di impugnazione è strutturato dal legislatore contabile in due fasi: la notificazione dell’atto, necessaria a instaurare il contraddittorio, e il deposito presso la Segreteria entro un termine perentorio, funzionale a investire della cognizione il giudice competente.
L’art. 178 c.g.c. fissa in sessanta giorni il termine per proporre l’appello, decorrente dalla notificazione della sentenza, con decadenza ove il gravame non sia proposto entro un anno dalla pubblicazione. L’art. 180 c.g.c. impone il deposito dell’atto notificato, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall’ultima notificazione, insieme a copia della sentenza e alla prova delle eseguite notificazioni. In assenza di tale prova l’impugnazione è espressamente inammissibile.
Nel caso concreto l’appellante ha depositato l’atto presso la Segreteria mediante caricamento nell’area dedicata, in data 13 settembre 2021, senza la relata di notificazione. La relata non risulta mai prodotta in atti. L’attestazione di conformità dell’avvocato, che dichiarava la conformità della copia digitale all’originale notificato, non costituisce prova dell’avvenuta notificazione, richiesta a pena di decadenza.
La Sezione ribadisce che il mancato deposito dell’appello corredato della relata è rilevabile anche d’ufficio e non può essere sanato dalla costituzione in giudizio degli appellati. La preclusione deriva dal mancato rispetto di un adempimento entro il termine previsto a pena di decadenza. La mancanza della relata integra un’ipotesi di inesistenza dell’atto, per totale mancanza materiale, insuscettibile di sanatoria ex tunc ad opera della costituzione dell’appellato, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata.
Il gravame è pertanto dichiarato inammissibile. La definizione del giudizio mediante una questione pregiudiziale giustifica la compensazione integrale delle spese, ai sensi dell’art. 31 c.g.c.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2967 c.c. – Effetto dell'impedimento della decadenza
- Art. 81 c.p.c. – Sostituzione processuale
- Art. 115 c.p.c. – Disponibilità delle prove
- Art. 116 c.p.c. – Valutazione delle prove