Prova della ricezione del preavviso e oneri probatori del debitore (ABF Collegio di Bari n. 1031 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La legittimità della segnalazione nei sistemi di informazione creditizia presuppone il rispetto del presupposto formale, cioè il preavviso al cliente, e la veridicità sostanziale dell’inadempimento. Sul segnalante grava l’onere di provare la ricezione del preavviso, ma non sono richieste forme particolari: la molteplicità delle comunicazioni inviate e la loro tracciatura presso il vettore fondano la presunzione di ricezione, tanto più se il cliente non replica. Quanto al presupposto sostanziale, il debitore che contesti la segnalazione deve provare il pagamento, fatto estintivo che incombe su di lui ex art. 2697 cod. civ., secondo il principio richiamato dalla Cass. civ. Sez. II n. 21512/2019.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di una linea di credito concessa dall’intermediario, chiede la cancellazione e la rettifica delle segnalazioni negative presenti in Crif ed Experian, relative a un contratto di finanziamento e a una carta di credito. Lamenta l’illegittimità delle iscrizioni sotto il profilo formale, per non aver mai ricevuto il preavviso previsto dall’art. 4, comma 7, del codice di deontologia, e sotto il profilo sostanziale, per la mancata produzione del contratto e dell’estratto conto.

Costituitosi, l’intermediario sostiene la regolarità delle segnalazioni: allega decine di lettere di sollecito contenenti il preavviso, inviate tramite un vettore che traccia produzione, invio e consegna, oltre a quattro raccomandate per la carta di credito. Il ricorrente, che ha ricevuto le controdeduzioni, non presenta repliche.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro documentale. Dalle visure emerge che i pagamenti del mutuo risultano regolarizzati nel febbraio 2025, mentre per la carta di credito i ritardi risalgono al febbraio 2021 e proseguono fino al novembre 2023. L’esistenza delle segnalazioni è pacifica tra le parti.

Quanto al consenso al trattamento dei dati, il Collegio osserva che il nuovo codice di condotta (provvedimento del Garante della Privacy n. 163/2019) qualifica lecito il trattamento da parte dei partecipanti al SIC ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. f), del Regolamento, per il perseguimento di legittimi interessi: non è quindi necessario acquisire il consenso dell’interessato.

Sul presupposto formale, il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui è onere dell’intermediario provare la ricezione del preavviso, senza che siano imposte forme particolari. Nel caso concreto l’intermediario ha allegato sessantasei lettere di sollecito per il mutuo e quattro raccomandate per la carta di credito. Il sistema di spedizione utilizzato, pur privo di cartoline di ritorno, è ritenuto idoneo a fornire prova dell’invio e della ricezione, perché consente la tracciatura delle operazioni con data certificata. Il Collegio valorizza inoltre la molteplicità delle comunicazioni e il pagamento delle rate maggiorate delle spese per il ritardo quale circostanza che fonda la presunzione di avvenuta ricezione, richiamando anche il provvedimento del Garante sulla conoscibilità del preavviso per effetto di successivi comportamenti significativi dell’interessato.

Sul presupposto sostanziale, il Collegio ribadisce che grava sul debitore segnalato l’onere di provare il pagamento, secondo il principio affermato dalla Cass. civ. Sez. II n. 21512/2019. Tale onere non risulta soddisfatto: l’intermediario ha prodotto il contratto di mutuo e i rendiconti con ritardi e interessi di mora, mentre per la carta di credito non è stata prodotta analoga documentazione, ma ciò non basta a fondare la doglianza del ricorrente.

Il ricorso, pertanto, non è accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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