Chargeback e irrevocabilità dell’ordine di pagamento: nessun rimborso dalla banca emittente (ABF Collegio di Napoli n. 4547 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pagamenti eseguiti con carta, il soggetto responsabile dell’inadempimento del servizio o della mancata erogazione del bene oggetto del contratto è il beneficiario del pagamento, non la banca emittente. Quest’ultima risponde soltanto dell’esecuzione degli ordini di pagamento autorizzati dall’utilizzatore, secondo il principio di irrevocabilità dell’ordine di pagamento posto dall’art. 17 del D.lgs. n. 11/2010. Il diritto al rimborso in favore del pagatore, in deroga a tale principio, può derivare solo da clausole del contratto quadro, da norme di legge o da fonti sub legali nazionali che lo prevedano espressamente per la disputa tra pagatore e beneficiario. In difetto di tali presupposti, e in mancanza di prova di un accordo negoziale in deroga, il chargeback non è dovuto e il ricorso va respinto.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di una carta di debito collegata a un conto corrente, aveva effettuato una transazione di € 5.000,00 a favore di un venditore per l’acquisto di un servizio mai erogato. Dopo la contestazione e il reclamo scritto rimasti privi di esito, si è rivolta all’Arbitro chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del comportamento della banca e la condanna al rimborso della somma.

L’intermediario, costituitosi, ha confermato i fatti: aveva avviato la procedura di chargeback e riaccreditato temporaneamente l’importo; la ricorrente, dopo il riaccredito, aveva disposto un bonifico istantaneo di pari importo. A seguito del diniego dell’esercente, la banca ha proceduto al riaddebito definitivo su un conto risultato incapiente. Dalle verifiche sulla documentazione emergeva inoltre che la partita IVA della società beneficiaria era “non valida”, motivo per cui l’intermediario ha ritenuto di non reiterare la richiesta di chargeback.

La motivazione del Collegio

Il Collegio richiama l’orientamento condiviso dei Collegi territoriali: responsabile dell’adempimento del servizio è il beneficiario del pagamento, mentre la banca emittente è terza estranea al rapporto sottostante. La disputa, come precisato dalla direttiva 2007/64/CE, deve risolversi esclusivamente tra pagatore e beneficiario.

Sul piano normativo viene in rilievo l’art. 17 del D.lgs. n. 11/2010, che sancisce la generale irrevocabilità dell’ordine di pagamento. L’obbligo dell’intermediario è solo quello di eseguire gli ordini impartiti dall’utilizzatore: i profili a lui imputabili attengono all’inadempimento o all’inesatto adempimento di tale obbligo, come nei pagamenti non autorizzati, negli errori sul beneficiario o sull’importo.

Il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 1259/2014 e la pronuncia del Collegio di Torino n. 1092/2025, secondo cui il diritto al rimborso in deroga all’irrevocabilità presuppone clausole del contratto quadro, norme di legge o fonti sub legali che lo prevedano nella disputa tra pagatore e beneficiario. Nel caso concreto nessuno di tali presupposti ricorre: non è stato allegato il regolamento di chargeback e il contratto prodotto non prevede alcunché sul punto.

Alla luce di ciò, non essendo stata data prova di un accordo in deroga, non può riconoscersi il diritto al rimborso. La banca si è comunque attivata avviando la procedura, arrestatasi per il rifiuto del terzo e per l’anomalia sulla partita IVA. Quanto al bonifico successivo, il Collegio lo ascrive a un comportamento gravemente colposo della ricorrente, non imputabile all’intermediario. Il ricorso è pertanto respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *