Ordinanza contingibile e urgente illegittima per difetto di residualità (TAR Emilia-Romagna n. 426 del 21.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza contingibile e urgente, in quanto provvedimento extra ordinem derogatorio del principio di legalità e di tipicità, è legittima solo in presenza di una eccezionale situazione di pericolo attuale e imminente, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento, connotata da residualità, provvisorietà e temporaneità degli effetti e proporzionalità. Il rischio per la sicurezza della circolazione stradale, ove fronteggiabile con gli ordinari poteri regolatori del codice della strada, non integra il presupposto del potere sindacale. Il divieto di sosta permanente, valido 24 ore su 24 con rimozione forzata, e l’ordine definitivo di rimozione di manufatti posti sul terreno sono misure prive del carattere transitorio. La classificazione di un’area come strada pubblica o ad uso pubblico non può fondarsi né sull’ubicazione in centro abitato, né sulla numerazione civica, né su interventi manutentivi o di illuminazione pubblica, in difetto dell’accertato trasferimento del dominio o di un titolo di uso pubblico.

Il Fatto

A seguito di segnalazioni di privati cittadini, la polizia locale accertava l’impossibilità di fruire del normale passaggio veicolare in un tratto viario posto nei pressi di due civici, a causa del posizionamento di paletti in plastica uniti da catene e della sosta di veicoli a margine della carreggiata. Con ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 16 gennaio 2025, il Sindaco ordinava ai proprietari e conduttori delle aree confinanti di rimuovere immediatamente gli impedimenti e istituiva il divieto di sosta permanente valido 24 ore su 24 con rimozione forzata sull’intero tratto.

I ricorrenti impugnavano l’ordinanza, contestando la natura privata dell’area, la carenza dei presupposti del potere extra ordinem e la sproporzione delle prescrizioni, proponendo altresì istanza di accesso incidentale. Il Comune resistente eccepiva l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno un controinteressato e, nel merito, chiedeva il rigetto del gravame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta l’eccezione di inammissibilità. L’ordinanza contingibile e urgente è per sua natura finalizzata alla tutela di interessi generali o diffusi, superindividuali e impersonali: non sono quindi configurabili controinteressati in senso tecnico ai quali notificare il ricorso. Colui che ha presentato l’esposto non acquisisce tale qualità, potendo al più essere titolare di un interesse che lo legittima all’intervento ad opponendum.

È invece accolta l’eccezione di tardività del deposito documentale del Comune: la produzione del 28 agosto 2025 non è vagliata, essendo intervenuta quando, per la sospensione feriale dei termini, residuavano meno di quaranta giorni liberi fino all’udienza. L’istanza di accesso incidentale ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm. è dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, come dichiarato dal difensore alla camera di consiglio.

Nel merito il ricorso è accolto sul rilievo assorbente del secondo e del terzo motivo. Manca anzitutto il requisito della residualità: il pericolo, peraltro solo potenziale, per la sicurezza stradale era fronteggiabile con gli ordinari poteri di regolamentazione della circolazione previsti dal d.lgs. n. 285/1992, segnatamente dagli artt. 5, comma 3, e 7, comma 1, cod. strada. Difetta inoltre il requisito della provvisorietà e temporaneità, perché sia l’ordine di rimozione dei manufatti sia il divieto di sosta permanente hanno carattere definitivo e non transitorio. È carente infine la proporzionalità, risultando lo strumento extra ordinem esercitato oltre il suo ambito fisiologico.

L’ordinanza è viziata anche quanto all’oggetto, poiché dispone la regolazione di un’area di cui non è comprovata la qualificazione di strada comunale vicinale ad uso pubblico. Le relazioni di servizio della polizia locale attestano un’oggettiva incertezza sulla classificazione della strada e dei confini. La relazione tecnica del competente servizio comunale è giudicata apodittica e contraddittoria: deduce la natura pubblica dall’ubicazione in centro abitato, dalla numerazione civica e dagli interventi di manutenzione e illuminazione, senza parametri concreti.

Richiamando la giurisprudenza civile e amministrativa, il Collegio osserva che l’accertamento incidentale sulla natura pubblica della strada rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo quando costituisce presupposto del provvedimento impugnato. Per l’attribuzione del carattere demaniale occorre un atto o un fatto che abbia trasferito il dominio alla p.A. e la destinazione all’uso pubblico. Non bastano l’inclusione in centro abitato, l’uso di fatto da parte di un numero indeterminato di persone per periodo infraventennale, la numerazione civica o il comportamento manutentivo dell’Amministrazione. In assenza di tali elementi, l’ordinanza è annullata, con condanna del Comune alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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