Revisioni fuori sede solo in conto privato: legittima la scelta dell’UMC (Cons. Stato n. 6618 del 24.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 19 della legge n. 870 del 1986 riconosce all’utente professionale una mera facoltà di richiedere lo svolgimento delle operazioni tecniche fuori sede, senza attribuirgli alcun diritto a pretendere che esse avvengano in orario ordinario, in regime di conto stato, anziché in orario straordinario, in regime di conto privato. La disposizione non disciplina le modalità organizzative del servizio e non comprime la discrezionalità dell’Ufficio della Motorizzazione Civile, chiamato a bilanciare l’interesse dell’utenza con l’interesse pubblico al corretto funzionamento della propria organizzazione, nei limiti delle risorse disponibili e delle richieste del territorio. Ne deriva la legittimità della scelta di svolgere le operazioni tecniche fuori sede prevalentemente in conto privato, con debenza dei relativi oneri, senza che il raffronto con assetti organizzativi di uffici diversi integri disparità di trattamento.
Il Fatto
Una società che gestisce un’agenzia di consulenza automobilistica propone ricorso davanti al TAR Campania per l’annullamento della nota con cui l’Ufficio Motorizzazione Civile le aveva negato l’assegnazione di sedute fuori sede in orario ordinario, in regime di conto stato, riservandole al solo orario straordinario, in regime di conto privato.
La ricorrente deduceva la violazione dell’art. 19 della legge n. 870 del 1986, la non debenza degli oneri previsti dal terzo comma per il lavoro straordinario, la disparità di trattamento rispetto ad altri uffici provinciali e la lesione dei propri interessi economici. Il TAR respinge il ricorso con la sentenza n. 5501 del 2025, ritenendo la scelta riconducibile alla discrezionalità dell’Amministrazione. La società interpone appello, deducendo l’erroneità della motivazione e la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello. Il Collegio ritiene corretta l’interpretazione del TAR dell’art. 19 della legge n. 870 del 1986: la norma riconosce una semplice facoltà di richiedere le operazioni fuori sede e non impone all’Amministrazione obblighi sulle modalità di erogazione del servizio. L’errore dell’appellante sta nel leggere la disposizione come se disciplinasse l’organizzazione dell’attività, mentre essa non limita la discrezionalità organizzativa dell’Ufficio.
Preliminarmente, è dichiarata inammissibile la produzione documentale depositata per la prima volta in appello, non ritenuta indispensabile ai fini della decisione ai sensi dell’art. 104, comma 2, cod. proc. amm. Il decisum di primo grado, osserva il Collegio, non si fonda sulla lamentata carenza di personale, bensì sul diverso e assorbente rilievo dell’insussistenza di un diritto dell’utente a imporre tempi e modalità del servizio.
Quanto alla dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la doglianza non è fondata. Il Collegio richiama i principi dell’Adunanza Plenaria n. 5 del 2015, secondo cui il giudice amministrativo può arrestare l’esame dei motivi mediante la tecnica dell’assorbimento, purché essa sia espressione consapevole del controllo sull’esercizio della funzione pubblica e sussista un rapporto di stretta continenza, pregiudizialità o implicazione logica tra la censura accolta e quella non esaminata. Nel caso di specie, l’esame delle ulteriori censure non avrebbe condotto a una soluzione di segno contrario.
Nel merito, la scelta di collocare le operazioni fuori sede in orario straordinario è espressione di un bilanciamento tra l’interesse dell’utenza e l’interesse pubblico al corretto funzionamento dell’organizzazione, e non può dirsi irragionevole né sproporzionata. Non è configurabile alcuna duplicazione di oneri: i diritti di prenotazione e gli ulteriori oneri rispondono a titoli e presupposti distinti. Quanto alla dedotta disparità rispetto ad altro ufficio provinciale, il raffronto non è decisivo, poiché le modalità del servizio dipendono da valutazioni organizzative concrete, legate al carico di lavoro, alle esigenze operative e alle risorse di ciascuna sede. Sono pertanto infondate anche le censure di violazione dei principi di cui all’art. 97 Cost.
Nota della Redazione
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