Legittimo il permesso per adeguamento igienico-sanitario in zona A2 e R.U.A. (TAR Campania n. 1546 del 25.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In zona sottoposta a vincolo paesaggistico, l’intervento di adeguamento igienico-sanitario di un’alloggio carente dei servizi è ammissibile nei limiti percentuali e dimensionali fissati dalle norme di attuazione del P.T.P. e dello strumento urbanistico comunale. La qualificazione dell’opera come riqualificazione igienico-sanitaria, e non come nuova costruzione o ristrutturazione edilizia, esclude il contrasto con il regime della zona A2 e con la zona R.U.A. Il giudizio di compatibilità paesaggistica è adeguatamente motivato quando valuta in concreto la tipologia dell’intervento e la sua incidenza sui valori tutelati. La censura sulla violazione delle distanze è infondata se non supportata da documentazione grafica idonea a dimostrare l’alterazione rispetto allo stato preesistente. La riconduzione dell’opera agli interventi di riparazione o locali rende conformi alle N.T.C. i calcoli sismici depositati.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile confinante e in parte comune con quello del controinteressato, impugna il permesso di costruire n. 9 del 5.9.2022, l’autorizzazione paesaggistica n. 14 del 5.9.2022 e il parere favorevole della Soprintendenza. I titoli assentono opere di “adeguamento funzionale e miglioramento igienico-sanitario” di una unità abitativa sita in Serrara Fontana.
Il ricorrente deduce il pregiudizio alla propria proprietà in termini di deprezzamento, perdita di amenità, luminosità e panoramicità, oltre a infiltrazioni nei muri di confine. Contesta la qualificazione dell’immobile come bene unitario, l’aumento di volumetria in zona vincolata, la violazione delle norme del P.T.P. dell’isola di Ischia e del P.R.G., il mancato rispetto delle distanze e della normativa antisismica. Costituitisi il Comune, il controinteressato e la Soprintendenza, la causa è trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene di poter prescindere dai profili di inammissibilità eccepiti, stante l’infondatezza delle censure. Sul primo motivo richiama il comma 1-bis dell’art. 9-bis, d.P.R. n. 380/2001 sullo stato legittimo dell’immobile: il precedente permesso di costruire n. 2 del 2005 aveva già considerato l’immobile come un unicum, sebbene sviluppato su due livelli. I grafici in atti confermano che i due piani, collegati da scala esterna, compongono una sola unità immobiliare, con ambienti di giorno al piano terra e camere al piano superiore privo di servizi igienici.
Superata tale qualificazione, il TAR esamina la conformità urbanistica. L’art. 13, comma 6, del P.T.P. (zona R.U.A.) consente ampliamenti per l’adeguamento igienico-sanitario delle unità abitative di superficie residenziale non superiore a 75 mq., entro il 20% della superficie esistente. L’art. 8 del P.R.G. (zona A2) ammette minimi incrementi per gli alloggi carenti di servizi, con limite del 10% della superficie utile accatastata e comunque tra 4 e 8 mq.
Il progetto prevede un modesto ampliamento di mq. 14,25, di cui 5,15 mq. per il bagnetto, 4,15 mq. per il disimpegno e 4,95 mq. per la copertura della botola della scala. Tali opere, secondo il Collegio, non contrastano con gli strumenti urbanistici richiamati e si collocano nell’ambito degli interventi consentiti.
Quanto alle distanze ex D.M. n. 1444/68, la censura è infondata perché non adeguatamente comprovata da documentazione grafica idonea a dimostrare l’alterazione delle distanze rispetto allo stato preesistente.
Sul secondo motivo, il TAR ritiene gli atti di compatibilità paesaggistica adeguatamente motivati: hanno valutato in concreto la tipologia delle opere, qualificandole come riqualificazione igienico-sanitaria, ed escluso compromissioni dei valori tutelati. Le deduzioni del ricorrente sono generiche e non supportate da elementi concreti. Anche la censura antisismica è respinta: poiché il titolo modifica “una porzione limitata della struttura”, i calcoli sismici sono conformi alle previsioni delle N.T.C. di cui al D.M. 17 gennaio 2018, essendo l’intervento correttamente ricondotto agli interventi di riparazione o locali. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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