Ottemperanza al giudicato e spese del difensore distrattario (TAR Campania n. 1545 del 25.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l’esecuzione della parte della pronuncia che condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate in favore del difensore distrattario della parte vittoriosa. Per effetto di tale statuizione si instaura un rapporto obbligatorio tra il difensore e la parte soccombente, che legittima il primo a proporre un autonomo giudizio di esecuzione del giudicato. In sede di ottemperanza il creditore può ottenere, oltre agli interessi sulle somme liquidate, le spese accessorie funzionali all’introduzione del giudizio, ma non quelle di precetto o relative a procedure esecutive non satisfattive, rimesse alla libera scelta del creditore. Accertata l’inottemperanza, il giudice dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato e nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, il Commissario ad acta.

Il Fatto

Due ricorrenti agiscono dinanzi al TAR Campania per l’ottemperanza alla sentenza n. 2055/2022 del Tribunale di Nola, pubblicata il 18.10.2022 e passata in giudicato. Il primo, quale procuratore antistatario, chiede l’esecuzione del capo che ha condannato il Comune di Somma Vesuviana al pagamento di esborsi e compensi professionali liquidati con attribuzione. Il secondo, una società, chiede l’esecuzione del capo relativo alla somma liquidata per sorta capitale oltre interessi.

La sentenza azionata definiva il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, revocato dal Tribunale. I ricorsi, riuniti per connessione oggettiva, sono decisi nella contumacia dell’amministrazione comunale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione dell’ammissibilità dell’ottemperanza per la parte della pronuncia relativa alle spese liquidate in favore del difensore distrattario. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il TAR osserva che la statuizione di condanna alle spese instaura un rapporto obbligatorio tra il difensore e la parte soccombente. Il difensore è quindi legittimato a proporre un autonomo giudizio di esecuzione del giudicato, che tende a fargli conseguire l’utilità negata dal comportamento omissivo dell’amministrazione.

Nel merito, il Collegio rileva la sussistenza di tutti i presupposti per l’accoglimento. Avverso la sentenza non risultano proposte ulteriori impugnative, come da certificato della cancelleria. La pronuncia è stata notificata in forma esecutiva presso la sede reale del Comune ai sensi dell’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669 del 1996, convertito nella legge n. 30 del 1997, ed è decorso il termine di centoventi giorni senza esecuzione.

Il TAR dichiara quindi l’obbligo del Comune di dare esecuzione al giudicato, con pagamento delle somme quantificate entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per il caso di inutile decorso del termine, nomina Commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, che provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.

Il Collegio precisa poi quali spese accessorie siano riconoscibili in ottemperanza. Sono dovute le ulteriori somme relative a spese, diritti e onorari successivi al provvedimento azionato solo in relazione alla pubblicazione, all’esame e alla notifica del medesimo e agli atti accessori, perché hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale. Non sono dovute, invece, le spese non funzionali all’introduzione del giudizio, quali quelle di precetto, né quelle relative a procedure esecutive non satisfattive. Il creditore può liberamente scegliere tra esecuzione civile e ottemperanza, ma, scelta questa seconda via, non può chiedere le spese derivanti dalla notifica di atti di precetto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto della natura e della linearità della controversia, con attribuzione al procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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