Adeguamento prezzi ex art. 26 d.l. n. 50/2022 e giurisdizione del giudice (TAR Veneto n. 466 del 26.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di revisione prezzi, prevista dall’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm., va letta in senso costituzionalmente conforme: essa sussiste solo quando la pubblica amministrazione conservi una posizione di supremazia e sia ravvisabile la spendita, anche indiretta, di potere pubblicistico. Il meccanismo di adeguamento prezzi di cui all’art. 26 del d.l. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, è obbligatorio e automatico, ancorato ai prezzari regionali aggiornati, e non attribuisce alla stazione appaltante alcun margine di discrezionalità sull’an e sul quantum. Le controversie relative alla sua applicazione integrano una vicenda privatistica di adempimento contrattuale e spettano alla giurisdizione del giudice ordinario.

Il Fatto

Una società di costruzioni risulta aggiudicataria, a seguito di procedura negoziata indetta da un’azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica, dei lavori di manutenzione straordinaria di tre fabbricati. Il contratto viene sottoscritto nel 2023; in corso di esecuzione le parti concordano varianti e nuovi prezzi, elevando l’importo complessivo.

In applicazione dell’art. 26, comma 6-ter, del d.l. n. 50/2022, l’ente approva con proprio decreto la modalità di calcolo dei maggiori importi dovuti per l’adeguamento dei primi tre stati di avanzamento lavori, quantificandoli in una somma determinata. La società impugna il decreto e la tabella di adeguamento prezzi, con ricorso integrato da due motivi aggiunti, contestando il metodo seguito e chiedendo l’accertamento del proprio diritto alla corretta applicazione della revisione straordinaria. L’ente resistente eccepisce, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta in via pregiudiziale l’eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendola fondata. Richiamando l’orientamento del Cons. Stato, Sez. V, n. 9568 del 2025, il Collegio osserva che la giurisdizione esclusiva non può discendere dalla mera attinenza della vicenda ad interessi pubblicistici. Ciò che rileva è stabilire se, in funzione del perseguimento di quell’interesse, l’amministrazione sia dotata di un potere di supremazia in relazione allo specifico oggetto del contenzioso.

Su questa linea la giurisprudenza di legittimità esclude la giurisdizione esclusiva quando l’attività vincolata della pubblica amministrazione consista nella mera esecuzione di clausole contrattuali che regolino convenzionalmente l’an e il quantum della revisione (Cass., Sez. Un., n. 3935 del 2022; Cass., Sez. Un., n. 21990 del 2020; Cass., Sez. Un., n. 35952 del 2021). La giurisdizione ordinaria sussiste, in particolare, quando si invochi l’applicazione obbligatoria di un meccanismo di adeguamento automatico introdotto direttamente dalla legge, come quello dell’art. 26 del d.l. n. 50/2022, che erode ogni margine di discrezionalità e ancora l’adeguamento a parametri precisi fissati dal legislatore, ossia i prezzari regionali aggiornati.

Il Collegio sottolinea che la stessa terminologia legislativa — “il SAL è adottato” — indica che l’adeguamento è vincolante al ricorrere delle condizioni previste. L’applicazione dei prezzi aggiornati si risolve in un’operazione meramente contabile, che rifluisce non in un provvedimento autoritativo, ma in un SAL. Il criterio di calcolo del quantum non consegue ad un atto amministrativo discrezionale, ma al prezzario regionale, che costituisce una ricognizione dei prezzi dei materiali da costruzione su base regionale.

Nel caso concreto, la controversia riguarda la fase esecutiva del rapporto e ha ad oggetto la pretesa al riconoscimento del corrispettivo, sotto il solo profilo del quantum debeatur. Si tratta di atti pienamente paritetici, assunti dall’amministrazione come contraente e non come autorità. Il fatto che l’ente si sia discostato dai valori dei prezzari regionali non muta la qualificazione: anche i prezzari 2023 e 2024 ammettono, in sede progettuale, aumenti o riduzioni fino al ±20% delle singole voci in presenza di situazioni particolari, senza alcun profilo di ponderazione di interessi. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con riproponibilità della causa davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm.; le spese di giudizio sono compensate.

Nota della Redazione

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