Proscioglimento dalla ferma militare per uso di stupefacenti: l’esito positivo degli accertamenti diagnostici è motivo tipizzato (TAR Emilia-Romagna n. 1361 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il proscioglimento dalla ferma del militare per esito positivo degli accertamenti diagnostici per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, di cui all’art. 957, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 66/2010, costituisce fattispecie tipizzata che non richiede un’apprezzabile motivazione in punto di proporzionalità: la legge stessa preclude ogni valutazione in ordine all’occasionalità dell’evento o alla condotta complessivamente irreprensibile dell’interessato. La stessa disposizione normativa integra la motivazione del provvedimento. Il parere dell’organo tecnico sanitario, purché terzo e basato sulla documentazione procedimentale, può fondare legittimamente la decisione finale se l’interessato non deduce specifiche censure in grado di confutarne le risultanze.
Il Fatto
Un militare in servizio di ferma prefissata veniva sottoposto a controllo diagnostico a sorpresa per la verifica dell’uso di sostanze stupefacenti. Il campione di urine risultava positivo allo screening di primo livello, con successiva conferma in gas massa su aliquote del medesimo campione. Sulla base di tali esiti, l’Amministrazione della Difesa disponeva il proscioglimento dalla ferma con collocamento in congedo illimitato, previo parere del Policlinico Militare che aveva attestato la correttezza della procedura e l’integrità della catena di custodia.
Il militare impugnava il provvedimento deducendo violazione del diritto di difesa per mancato differimento del termine per le osservazioni, violazione delle procedure di accertamento sanitario e difetto di proporzionalità e motivazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR, dopo aver disposto un’istruttoria sulla documentata relazione sulle modalità di esecuzione degli accertamenti, respinge il ricorso esaminando i tre motivi nel merito.
Quanto al primo motivo, il Collegio osserva che il militare aveva presentato osservazioni nei termini, ottenuto accesso alla documentazione e che tali memorie erano state effettivamente valutate: l’Amministrazione, proprio in riscontro, aveva richiesto parere al Policlinico Militare, organo terzo, dandone conto nel provvedimento finale. Il diritto di partecipazione risulta pertanto pienamente realizzato.
Sul secondo profilo, la Corte valorizza la documentazione procedimentale: il verbale di prelievo, sottoscritto dal militare, e le relazioni del laboratorio attestano la catena di custodia in ogni fase, essendo il medesimo codice identificativo presente sul kit, sui verbali di trasmissione e sui sigilli delle aliquote, inviate al laboratorio di conferma integre e senza aperture. Tali risultanze, coerenti con il parere dell’organo tecnico terzo, non risultano smentite da specifiche contestazioni.
Infine, sul terzo motivo, il Collegio evidenzia che la norma è tipica: l’art. 957, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 66/2010 non richiede alcun apprezzamento sulla occasionalità dell’assunzione, essendo dirimente il solo esito positivo degli accertamenti. Ne discende che il provvedimento è legittimo anche in presenza di una condotta pregressa irreprensibile e che la stessa previsione normativa funge da motivazione sufficiente, escludendo la violazione dei canoni di proporzionalità.
Nota della Redazione
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