Revoca retroattiva del nulla osta per visti precedenti illegittima (TAR Liguria n. 584 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, comma 2, del DL n. 145/2024, nel prevedere che la nuova disciplina di cui all’art. 22, comma 5-quinquies, del DLgs. n. 286/1998 si applica alle domande di visto nazionale presentate a partire dal novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto, ossia dal 9.1.2025, preclude all’Amministrazione di applicare l’onere di conferma della richiesta di nulla osta da parte del datore di lavoro alle domande di visto presentate in data anteriore. È pertanto illegittima la revoca del nulla osta al lavoro adottata in applicazione della novella, nonché il provvedimento di rigetto dell’istanza di riesame che confermi tale revoca, dovendo l’Amministrazione riesercitare il potere di autotutela alla luce del quadro normativo ratione temporis applicabile.
Il Fatto
Il datore di lavoro presentava nel 2023 domanda di nulla osta all’ingresso del lavoratore extracomunitario nell’ambito del c.d. Decreto flussi. Ottenuto il nulla osta, il lavoratore chiedeva il visto di ingresso e l’Amministrazione, con nota del 3.1.2025, lo invitava al Consolato per l’apposizione del visto per il successivo 24.1.2025. Tuttavia, in applicazione dell’art. 22, comma 5-quinquies, del TU Immigrazione, introdotto dal DL n. 145/2024, la Prefettura chiedeva al datore di lavoro di confermare la volontà di assunzione; non essendo pervenuta risposta, revocava il nulla osta.
L’istanza di autotutela presentata dal lavoratore veniva respinta con provvedimento del 6.5.2025, sul presupposto che la domanda di visto sarebbe stata presentata il 24.1.2025, in vigenza della nuova disciplina. Il lavoratore impugnava tale provvedimento, deducendo – tra l’altro – l’errata applicazione della novella alle domande presentate prima del 9.1.2025 e l’omesso contraddittorio procedimentale, nonché il malfunzionamento della casella PEC del datore di lavoro.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondato il primo profilo del primo motivo di ricorso, avente carattere decisivo e assorbente. L’art. 1, comma 2, del DL n. 145/2024 stabilisce espressamente che la nuova disciplina si applica alle domande di visto nazionale presentate a partire dal novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto, ossia dal 9.1.2025. Tale disposizione di diritto intertemporale preclude all’Amministrazione di applicare la novella alle domande presentate anteriormente a tale data.
Nel caso di specie, la documentazione versata in atti dimostra che il lavoratore aveva già presentato domanda di visto prima dell’invito del 3.1.2025 e, quindi, certamente prima del 9.1.2025. Ne consegue che la revoca del nulla osta disposta in applicazione dell’art. 22, comma 5-quinquies, del TU Immigrazione è illegittima, come parimenti illegittimo è il provvedimento che ha negato il ritiro in autotutela di tale revoca.
Le ulteriori censure sono state dichiarate improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che l’accoglimento del profilo assorbente è idoneo a conseguire il bene della vita. Il Collegio ha inoltre dettato le coordinate conformative, ordinando all’Amministrazione di riesercitare il potere di autotutela entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza.
Infine, il Tribunale ha respinto l’istanza di riesame del diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rilevando che il ricorrente non aveva prodotto la certificazione consolare richiesta dall’art. 79, comma 2, del D.P.R. n. 115/2002, né aveva dimostrato l’impossibilità di ottenerla, non essendo sufficiente la produzione di un certificato di non imposizione fiscale rilasciato dall’autorità dello Stato di origine, privo di traduzione e non idoneo a comprovare l’assenza di redditi da lavoro.
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Nota della Redazione
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