Silenzio-inadempimento e obbligo di provvedere sull’istanza di acquisizione ex art. 42-bis (TAR Sicilia n. 2217 del 10.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’Amministrazione ha l’obbligo di provvedere, e non di provvedere favorevolmente, quando il procedimento consegua obbligatoriamente a un’istanza del privato ai sensi dell’art. 2, primo comma, della legge n. 241/1990, anche ove l’istanza sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata. Tale obbligo non può essere adempiuto con una memoria depositata in giudizio e indirizzata al giudice, perché il privato non è posto in condizione di impugnarla. Il privato ha diritto a un atto amministrativo che concluda il procedimento, eventualmente di rigetto, autonomamente impugnabile. Il giudizio sul silenzio-inadempimento resta circoscritto all’accertamento dell’inerzia e non investe il merito della pretesa sostanziale.

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari per successione ereditaria di terreni nel Comune di Ramacca, hanno contestato il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione sull’istanza di definizione del procedimento di acquisizione delle aree ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001. Secondo la prospettazione, il Comune aveva occupato i terreni senza titolo negli anni ottanta, destinandoli a strade e infrastrutture pubbliche, senza esproprio né indennizzo, con trasformazione irreversibile dei beni.

Dopo solleciti risalenti al 2011 e al 2012 e ulteriori note del 2024, gli interessati hanno proposto ricorso notificato il 27 marzo 2025. Il Comune si è costituito eccependo l’insussistenza di un obbligo di disporre l’acquisizione e richiamando precedenti giudizi civili e un atto transattivo. Ha poi chiesto un rinvio, rappresentando di aver notificato un preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua la questione nell’obbligo di provvedere e non nella fondatezza della pretesa. L’art. 2, primo comma, della legge n. 241/1990 impone all’Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso quando esso consegua obbligatoriamente a un’istanza del privato, anche se l’istanza risulti manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata.

Ne deriva che il Comune doveva adottare un qualsiasi atto amministrativo sulla richiesta, eventualmente rappresentando agli interessati il proprio convincimento di non poterla accogliere. Ogni valutazione sul merito di tale tesi resta estranea all’oggetto del giudizio, che concerne esclusivamente l’inerzia contestata.

La Corte precisa che l’atto indirizzato al privato non può essere sostituito da una memoria depositata in giudizio e diretta al giudice. Il privato non può impugnare la memoria, mentre può impugnare il provvedimento che definisca il procedimento in senso negativo. Il silenzio-inadempimento resta dunque integrato.

Il Collegio aggiunge, in via incidentale, che il riferimento dei ricorrenti alle particelle catastali non coincide con quello dei precedenti giudizi civili richiamati dal Comune, che riguardano altre particelle, e che la transazione si riferisce espressamente ai terreni contemplati da quelle sentenze. L’argomento conferma l’assenza di una definizione del procedimento relativo alle aree in contestazione.

L’istanza di rinvio è respinta: il ricorso è di agevole e immediata definizione e trova applicazione l’art. 71, primo comma-bis, c.p.a., poiché l’eventuale cessazione della materia del contendere non costituisce un caso eccezionale. Il ricorso è accolto, con ordine al Comune di concludere il procedimento entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica su istanza di parte se anteriore, e con condanna alle spese liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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