Imposta di successione: il valore imponibile si determina alla data di apertura della successione (Cass. civ. Sez. 5 n. 11048 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di successione e donazione, la determinazione della base imponibile dei beni e dei diritti che compongono l’attivo ereditario va ancorata al valore degli stessi alla data di apertura della successione, ai sensi dell’art. 8, primo comma, del d.P.R. n. 346/1990 e delle disposizioni degli articoli da 14 a 19 del medesimo testo unico. Ne consegue che, in caso di successiva presentazione di dichiarazione sostitutiva o integrativa, l’ufficio non deve considerare gli aggiornamenti o le riclassificazioni catastali intervenuti in epoca successiva all’apertura della successione, in quanto l’attribuzione della rendita catastale ha natura costitutiva e non retroattiva. È, invece, priva del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. la motivazione che non consenta alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, ma non quella che, pur sintetica, individui chiaramente il percorso argomentativo seguito.

Il Fatto

La Commissione tributaria provinciale di Napoli annullava l’avviso di liquidazione relativo alla dichiarazione di successione presentata nell’anno 2017 per una successione aperta nel 1993, ritenendo che l’ufficio non avesse considerato i valori catastali degli immobili come aggiornati e riclassificati. L’Agenzia delle Entrate impugnava la decisione e la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello, condividendo il ragionamento del primo giudice e richiamando la natura dichiarativa dell’aggiornamento catastale. Avverso tale sentenza l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con due motivi, cui le contribuenti resistevano con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte di legittimità ha disatteso l’eccezione preliminare di nullità del ricorso e di parziale giudicato interno sollevata dalle controricorrenti, osservando che l’appello dell’Agenzia aveva devoluto al giudice regionale l’esame dell’intera vicenda oggetto del giudizio di primo grado, con la conseguenza che la richiesta di cassazione della sentenza d’appello non risultava indeterminata nel petitum.

Con riferimento al primo motivo, relativo alla nullità della sentenza per motivazione apparente, la Corte ha richiamato il consolidato indirizzo secondo cui la motivazione deve ritenersi mancante solo quando non consente alcun reale controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, non attingendo la soglia del minimo costituzionale di cui all’art. 111, comma 6, Cost. Nel caso di specie, la sentenza impugnata, pur essenziale e sintetica, individuava chiaramente il fondamento della decisione, sicché il motivo è stato rigettato.

La Corte ha invece accolto il secondo motivo, censurante la violazione dell’art. 8 del d.P.R. n. 346/1990 e delle disposizioni successive in materia di determinazione della base imponibile. Ha premesso che, nella formulazione vigente ratione temporis, il valore globale netto dell’asse ereditario è costituito dalla differenza tra il valore complessivo dei beni alla data di apertura della successione e le passività deducibili. Ha quindi rammentato che, per gli immobili in piena proprietà, la base imponibile è determinata assumendo il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione, quale regola generale (cfr. Cass. n. 5382/2015).

Richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 3160/2011, secondo cui il provvedimento di attribuzione della rendita catastale ha natura costitutiva e non dichiarativa, senza efficacia retroattiva, la Corte ha concluso che il giudice d’appello, liquidando l’imposta sulla base dell’aggiornamento catastale intervenuto a distanza di 24 anni dall’apertura della successione, non si era attenuto ai richiamati principi. Ha, inoltre, omesso di verificare se la rendita successivamente dichiarata dalle contribuenti fosse riferita all’attualità ovvero al momento dell’apertura della successione.

In accoglimento del secondo motivo, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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