Festività CCNL cooperative sociali: esclusa la compensazione in banca ore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18405 del 05.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il lavoro prestato nelle dodici giornate di festività disciplinate dall’art. 59 del CCNL cooperative sociali non può essere compensato dal datore di lavoro mediante il meccanismo della banca ore regolato dall’art. 52 del medesimo contratto collettivo. La disciplina speciale dettata per le festività è autonoma e incompatibile con quella della flessibilità oraria: essa attribuisce al lavoratore, alternativamente, la retribuzione delle ore lavorate oppure un riposo compensativo da fruire entro trenta giorni. La diversa modulazione prevista dall’art. 59 dipende dalla circostanza che la festività sia lavorata o meno, che coincida con il riposo settimanale e che sia seguita da riposo compensativo. È infondata la censura sul quantum quando la società datrice di lavoro non abbia contestato in modo specifico i conteggi avversari.

Il Fatto

Alcuni lavoratori hanno convenuto in giudizio la cooperativa sociale datrice di lavoro chiedendo il corretto trattamento retributivo delle dodici giornate di festività previste dall’art. 59 del CCNL cooperative sociali applicato al rapporto. La società si è opposta sostenendo che quelle giornate fossero già state remunerate attraverso il meccanismo della banca ore.

Il Tribunale di Milano ha respinto la domanda. La Corte d’appello, in riforma della decisione, ha riconosciuto il diritto dei lavoratori e ha condannato la cooperativa al pagamento di una somma per ciascuno di essi, oltre accessori. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; i lavoratori hanno resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il ricorso si fonda essenzialmente su due tesi: che la Corte d’appello avrebbe riconosciuto un automatismo retributivo non previsto dal contratto collettivo, e che sarebbe stato illegittimo negare l’utilizzabilità della banca ore per compensare i riposi spettanti in base all’art. 59.

La Suprema Corte respinge entrambe le censure. La Corte territoriale non ha affatto affermato un automatico diritto a un giorno di paga in più per ogni festività: ha invece interpretato letteralmente l’art. 59, che prevede una regolamentazione differenziata a seconda che la giornata festiva sia lavorata o meno, coincida o no con il riposo settimanale, e sia seguita o meno da un riposo compensativo.

Quanto alla compensazione, il giudice di merito ha correttamente rilevato che la difesa della datrice di lavoro si fondava esclusivamente sulla tesi della confluenza delle ore in un conteggio a parte. Ma l’art. 59 contempla, nell’ipotesi di prestazione lavorativa nella festività, due sole opzioni: la retribuzione delle ore lavorate oppure un riposo compensativo da fruire entro trenta giorni. Nessuna delle due ammette l’accantonamento in banca ore.

La diversità rispetto all’art. 52 non è una mera differenza normativa: il sistema della flessibilità opera su un orizzonte temporale più lungo e, se non compensato, viene liquidato a dicembre con una maggiorazione. Si tratta di una disciplina incompatibile, perché il riposo dell’art. 59 è ancorato a un termine di trenta giorni. L’istituto della flessibilità rinvia alla gestione dell’orario regolata dall’art. 51, ma non incide sull’autonoma disciplina delle festività.

Le censure sul quantum sono inammissibili. Esse attengono alla retribuzione erogata o meno e non possono essere riesaminate in sede di legittimità. La Corte d’appello ha accertato la mancanza di specifica contestazione dei conteggi da parte della società, che si era opposta solo in forza della tesi della confluenza nella banca ore. Il terzo motivo è inammissibile per difetto di specificità e carenza di autosufficienza. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *