Patrocinio a spese dello Stato: codice fiscale dei familiari condizione di ammissibilità (Cass. civ. Sez. II n. 5126/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, l’indicazione nella relativa istanza del codice fiscale del richiedente e dei componenti la famiglia anagrafica costituisce condizione di ammissibilità dell’istanza, ai sensi dell’art. 79, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 115/2002, la cui omissione comporta la sanzione dell’inammissibilità.
Il Fatto
Un contribuente ha proposto un giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza, presentando contestualmente istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La Corte tributaria ha rigettato l’istanza, ritenendo che non avesse le caratteristiche minime indicate dall’art. 79 del d.P.R. n. 115/2002. Il Tribunale di Cosenza, nel contraddittorio con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha accolto il ricorso. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che il giudice di merito non aveva tenuto conto della mancata indicazione, nell’istanza, dei codici fiscali dei familiari del richiedente.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il ricorso. Ha preliminarmente osservato che, nel giudizio di cassazione, dominato dall’impulso d’ufficio, non trova applicazione l’istituto dell’interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli artt. 299 ss. c.p.c., sicché la morte dell’intimato non produce l’interruzione del processo.
Nel merito, la Corte ha rilevato che l’art. 79, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 115/2002 prescrive, a pena di inammissibilità, che l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato contenga le generalità dell’interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali. Il giudice del merito non aveva tenuto conto di tale omissione, che costituisce un fatto decisivo per il giudizio. La Corte ha quindi enunciato il principio di diritto per cui l’indicazione del codice fiscale del richiedente e dei componenti la famiglia anagrafica costituisce condizione di ammissibilità dell’istanza. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Cosenza, in persona di diverso magistrato, per un nuovo esame.
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Nota della Redazione
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