Ricettazione di merce contraffatta: falso grossolano e dolo eventuale (Cass. pen. Sez. II n. 27603 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La grossolanità della contraffazione, che rende il fatto inidoneo a integrare il delitto presupposto della ricettazione, ricorre solo quando il falso sia ictu oculi riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento e avvedutezza, non da soggetti dotati di competenze tecniche specifiche. La valutazione va compiuta ex ante e parametrata alla visione degli oggetti nella loro successiva utilizzazione da parte di un numero indistinto di soggetti. Il dolo di ricettazione può configurarsi anche nella forma eventuale, quando l’agente si rappresenta la concreta possibilità dell’origine illecita del bene e ne accetta il rischio, e può desumersi da qualunque elemento di fatto giuridicamente apprezzabile, secondo le regole della comune esperienza. Non integra la fattispecie l’ipotesi di incauto acquisto. La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto presuppone una offensività minima, valutata congiuntamente nelle modalità della condotta e nell’esiguità del danno o del pericolo, e un comportamento non abituale.
Il Fatto
La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza del 04.11.2025, confermava la pronuncia del Tribunale di Pescara del 17.12.2024 che aveva dichiarato l’imputata responsabile del delitto di ricettazione, con pena condizionalmente sospesa e condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede.
Avverso tale sentenza la difesa proponeva ricorso per cassazione articolando cinque motivi: mancata configurazione del falso grossolano; estensione della valutazione di contraffazione a merce non esaminata dagli esperti; erroneo accertamento del dolo; mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto; erronea valorizzazione, ai fini del trattamento sanzionatorio, di una pregressa condanna inesistente.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte richiama il principio consolidato secondo cui la grossolanità della contraffazione si configura solo quando il falso sia riconoscibile ictu oculi da qualsiasi persona di comune discernimento, senza riferimento a cognizioni specifiche di soggetti qualificati né alla straordinaria diligenza. Il richiamo è a Sez. 5 n. 30539 del 13/05/2021, Sez. 2 n. 22133 del 19/02/2013, Sez. 5 n. 33324 del 17/04/2008 e Sez. 2 n. 39863 del 02/10/2001. La Corte territoriale, in aderenza a tali principi, ha ritenuto la contraffazione evidente a soggetti dotati di specifiche competenze tecniche, senza contraddizione logica: l’accertamento del delitto presupposto è dunque corretto.
Il secondo motivo è giudicato generico: il ricorso non indica quali sarebbero i singoli elaborati tecnici irritualmente acquisiti, con conseguente difetto di specificità. Quanto alla doglianza sull’estensione della contraffazione a tutta la merce, la Corte rileva l’assenza di confronto con la sentenza impugnata, che ha fondato il convincimento non solo sui pareri degli esperti ma anche sulle caratteristiche della merce riscontrate dagli operanti, tutte di qualità scadente.
Il terzo motivo è manifestamente infondato. La consapevolezza della provenienza delittuosa può desumersi da qualunque elemento di fatto giuridicamente apprezzabile e il dolo dell’art. 648 cod. pen. può configurarsi in forma eventuale. La Corte territoriale ha individuato elementi sintomatici concreti: l’acquisto a prezzo particolarmente basso su piattaforme estere, fatture con diciture generiche sull’effettivo fornitore, la qualità scadente della merce e la non congruità del prezzo. Il giudizio di fatto non è manifestamente illogico e si salda con la sentenza di primo grado, trattandosi di doppia conforme.
Quanto alla particolare tenuità del fatto, richiamando Sez. U n. 13681 del 25/02/2016, la Corte ribadisce che la causa di non punibilità dell’art. 131-bis cod. pen. richiede una offensività minima e un comportamento non abituale, esclusa dalla Corte territoriale in ragione del numero dei prodotti contraffatti ricevuti e destinati alla vendita.
Il quinto motivo è dichiarato non consentito: con l’atto di appello nulla era stato devoluto in punto di trattamento sanzionatorio, che peraltro si attesta sul minimo edittale con sospensione condizionale. All’inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali, il versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e la rifusione delle spese alla parte civile, liquidate in euro 3.686,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 648 c.p. – Ricettazione