Affidamento in prova: la mancanza di attività risocializzante è ostativa (Cass. pen. Sez. I n. 36970 del 21.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, la misura prevista dall’art. 47 Ord. pen. può essere concessa quando l’evoluzione della personalità del condannato, registratasi dopo il fatto-reato, lasci ritenere che essa contribuisca alla rieducazione e prevenga il pericolo di recidiva. Rientra nella discrezionalità del giudice di merito l’apprezzamento sull’idoneità delle diverse misure alternative in astratto concedibili. Tali valutazioni non sono censurabili in sede di legittimità se sorrette da motivazione adeguata e logicamente coerente. La mancanza di qualsiasi attività lavorativa, di volontariato o comunque risocializzante che il condannato svolgerebbe in caso di ammissione alla misura costituisce elemento ostativo non manifestamente illogico.
Il Fatto
Il condannato, già in detenzione domiciliare, presentava istanza di affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla pena di mesi sette di arresto oggetto di un provvedimento di cumulo, riferito a condanne per violazioni del codice della strada.
Il Tribunale di sorveglianza respingeva la richiesta, valorizzando i precedenti penali, le pendenze a carico del condannato e la mancanza di attività lavorativa. Contro tale diniego il condannato proponeva ricorso per cassazione con due motivi, entrambi incentrati sul vizio di motivazione e sul travisamento della prova, deducendo la sussistenza di tutte le condizioni di legge per la concessione della misura. Il Sostituto Procuratore generale concludeva per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la funzione dell’istituto richiamando l’art. 47 Ord. pen.: l’affidamento in prova attua la finalità rieducativa della pena e presuppone una valutazione dell’evoluzione della personalità del condannato successivamente al fatto-reato, nella prospettiva del reinserimento sociale. Il processo di emenda deve essere significativamente avviato, senza che sia necessario il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale.
Il Collegio ribadisce che l’apprezzamento sull’idoneità delle diverse misure alternative, e la scelta di quella ritenuta più congrua, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito. Tali valutazioni sfuggono al sindacato di legittimità quando sono sostenute da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici, dovendo comunque fondarsi su una ricognizione, anche sintetica, degli elementi di giudizio rilevanti.
Applicando tali coordinate al caso concreto, la Corte ritiene l’ordinanza non censurabile. Il Tribunale di sorveglianza ha dato rilievo, in modo non contraddittorio e con carattere assorbente, alla mancata prospettazione di qualsiasi attività lavorativa, di volontariato o comunque risocializzante che il condannato avrebbe svolto in ipotesi di ammissione alla più ampia tra le misure alternative. L’assenza di una qualsivoglia attività di carattere risocializzante è stata quindi considerata, senza manifesta illogicità, elemento ostativo alla concessione dell’affidamento.
Quanto alla doglianza sull’omessa valutazione dell’avvenuta assoluzione da alcuni dei reati indicati come pendenti, la Corte la reputa irrilevante: l’asserito errore non incide sulla diversa e autonoma valutazione relativa alla mancanza di attività risocializzante. Le censure difensive, peraltro in gran parte rivalutative, non scalfiscono dunque il congruo argomentare del Tribunale.
Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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