Ricorso inammissibile per censure di merito e infondatezza sanzionatoria (Cass. pen. Sez. 7 n. 15222 del 28.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione di un vizio di legittimità, si risolva in una mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio o in censure che contrappongano alla motivazione del giudice di merito soltanto differenti apprezzamenti di fatto. È altresì inammissibile o aspecifico il motivo con cui si contesti la dosimetria della pena, il diniego delle attenuanti generiche o la mancata sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata e senza allegare elementi specifici di segno contrario. La declaratoria di inammissibilità del ricorso preclude ogni rilievo all’eventuale decorso del termine di prescrizione maturato successivamente alla sentenza impugnata.

Il Fatto

Con sentenza del 18 marzo 2025, la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Udine, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per uno dei reati ascrittigli, estinto per intervenuta prescrizione, rideterminandone tuttavia la pena per il residuo reato tributario di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74/2000 in anni due di reclusione e riducendo la confisca disposta in primo grado.

Avverso tale sentenza l’imputato aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo, da un lato, l’erronea applicazione degli artt. 2 d.lgs. n. 74/2000, 43 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta consapevolezza dell’inesistenza dell’attività di commercio; dall’altro, l’erronea applicazione della disciplina in tema di attenuanti generiche e di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità. Con successiva memoria, il ricorrente aveva insistito per la declaratoria di prescrizione del reato.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato come il primo motivo di ricorso fosse volto a riproporre censure di natura fattuale, già vagliate e disattese dal giudice di merito con argomenti logici e adeguati. La sentenza impugnata aveva infatti valorizzato elementi concreti, quali la deposizione del teste della Guardia di Finanza circa la creazione di una “narrazione documentale alternativa”, i tempi di percorrenza dei trasporti e l’assenza di necessità di spazi per lo stoccaggio della merce, per affermare la consapevolezza dell’imputato circa la fittizietà delle operazioni.

Contro tale ricostruzione, la difesa aveva contrapposto mere alternative letture del quadro probatorio, non consentite in sede di legittimità. La motivazione impugnata risultava pertanto sorretta da considerazioni razionali, come tale insindacabile, con conseguente inammissibilità del vizio dedotto, in quanto volto a una non consentita rivalutazione del merito (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 2021, Rv. 280601).

Quanto al secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, la Corte ne ha rilevato la manifesta infondatezza, posto che la Corte territoriale aveva correttamente richiamato i precedenti penali dell’imputato, senza che il ricorrente avesse fornito elementi specifici sulla loro lontananza nel tempo. In relazione alle attenuanti generiche, il motivo è stato poi valutato inammissibile per la mancata esposizione di specifiche argomentazioni, limitandosi il ricorso a un mero richiamo dell’istituto.

Parimenti aspecifica è stata ritenuta la censura relativa alla mancata sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, basata su un generico richiamo a un impegno del condannato nel campo socio-assistenziale, senza alcun confronto con le ragioni della sentenza impugnata. La Corte ha infine precisato che la declaratoria di inammissibilità, in quanto successiva al maturare della prescrizione, rendeva irrilevante il decorso del termine.

Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo elementi per ritenere che il ricorso fosse stato proposto senza colpa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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