Revoca della patente per lesioni stradali aggravate, nessun obbligo di motivazione (Cass. pen. Sez. IV n. 36976 del 21.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 222 cod. strada, nella parte in cui prevedeva l’applicazione automatica della revoca della patente, riguarda esclusivamente le ipotesi di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime non aggravate dalle circostanze di cui agli artt. 589-bis, commi 2 e 3, e 590-bis, commi 2 e 3, cod. pen. Per il reato di lesioni personali stradali aggravate dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti resta fermo l’automatismo della sanzione amministrativa accessoria, rimasto estraneo alla declaratoria. Ne consegue che il giudice non è tenuto ad alcun onere di motivazione ai sensi degli artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., anche quando abbia operato un giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti.

Il Fatto

Il Tribunale di Trani, con sentenza del 24.03.2026, ha dichiarato il ricorrente colpevole del delitto di art. 590-bis, commi 1, 2, 4 e 7, cod. pen., assorbiti i reati di cui agli artt. 186 e 187 cod. strada, riconoscendo le attenuanti generiche e l’attenuante di cui al comma 7 in equivalenza rispetto alle aggravanti contestate. Ha inflitto la pena di sei mesi di reclusione, con sospensione condizionale, e ha disposto la revoca della patente in applicazione dell’art. 222 cod. strada. I fatti erano stati commessi in Barletta il 13 novembre 2019.

Il condannato ha proposto ricorso immediato per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e dell’art. 222 cod. strada, lamentando l’omessa motivazione in ordine alla sanzione amministrativa accessoria. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’accoglimento.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla verifica di ammissibilità del ricorso immediato. Ai sensi dell’art. 569, commi 1 e 3, cod. proc. pen., il ricorso per saltum è consentito solo se l’atto di impugnazione denuncia esclusivamente i vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen., in ragione della competenza funzionale della Corte e della natura eccezionale dell’istituto, che sottrae al giudice di appello il potere di integrazione motivazionale.

Nel merito, il motivo è ritenuto infondato. La Corte ricorda che le aggravanti operano anche quando la sentenza abbia ritenuto l’equivalenza o la prevalenza delle attenuanti, poiché il giudizio di comparazione rileva solo quoad poenam e non incide sugli elementi circostanziali tipizzanti la condotta. Richiama sul punto Sez. 2, n. 24754 del 09/03/2015, Massarelli e Sez. 1, n. 5675 del 23/01/2026, D’Aguanno, relative a profili differenti, quali il regime di perseguibilità del reato e l’operatività dell’art. 4-bis ord. pen.

Il passaggio centrale riguarda l’ambito della Corte costituzionale n. 88 del 2019. La dichiarazione di illegittimità costituzionale concerne solo le ipotesi di omicidio e di lesioni gravi o gravissime quando non ricorra alcuna delle aggravanti di cui agli artt. 589-bis, commi 2 e 3, e 590-bis, commi 2 e 3, cod. pen. Si tratta di ipotesi diverse da quella esaminata.

Per il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime aggravate dalla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e in stato di ebbrezza alcolica resta fermo l’automatismo della revoca, rimasto estraneo alla declaratoria di incostituzionalità. Da ciò deriva l’insussistenza di alcun obbligo motivazionale: la decisione impugnata è corretta e allineata con la natura automatica dell’applicazione della sanzione accessoria.

Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, non ricorrendo elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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