Affidamento in prova: la gravità del reato non basta a negarlo (Cass. pen. Sez. I n. 34641 del 23.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di affidamento in prova al servizio sociale, la natura e la gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, unitamente ai precedenti, alle pendenze e alle informazioni di polizia, costituiscono solo il punto di partenza dell’analisi della personalità del condannato. Il giudizio prognostico favorevole non può prescindere dalla condotta successiva al reato e dai comportamenti attuali, dai quali dipende la ponderazione dell’effettivo processo di recupero sociale e del pericolo di recidiva. È quindi carente la motivazione del tribunale di sorveglianza che, dando esclusivo rilievo alla gravità del fatto, ometta di valutare gli indicatori positivi emergenti dall’osservazione della personalità, tra cui l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, la condotta di vita attuale e l’attaccamento al contesto familiare.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto l’istanza di affidamento in prova avanzata dal condannato in relazione a una pena in espiazione, ritenendo prematuro l’accesso alla misura. A fondamento del diniego i giudici hanno posto la gravità dei reati in esecuzione, caratterizzati dall’uso della violenza e commessi in epoca recente, nonché la mancanza di elementi sulle ragioni delle condotte aggressive e sulle difficoltà insorte in ambito familiare. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: violazione di legge in relazione agli artt. 47 e 1 ord. pen. e art. 27 Cost., per mancato bilanciamento tra sicurezza pubblica e funzione rieducativa, e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla funzione della misura alternativa, ricordando che con l’affidamento in prova al servizio sociale l’ordinamento attua una forma di esecuzione esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell’osservazione della personalità, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale.

Su questa premessa si innesta un orientamento uniforme: ai fini della concessione della misura non possono, di per sé soli, assumere rilievo decisivo, in senso negativo, la gravità del reato, la mancata ammissione di colpevolezza o i precedenti penali. Né può pretendersi, in positivo, la prova di una completa revisione critica del passato, essendo sufficiente che dall’osservazione emerga un siffatto processo critico almeno avviato.

La Corte richiama i propri precedenti secondo cui gravità del reato, precedenti, pendenze e informazioni di polizia rappresentano il punto di partenza dell’analisi della personalità, che non può mai prescindere dalla condotta tenuta successivamente dal condannato e dai comportamenti attuali. Tra gli indicatori utili annovera l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l’adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, l’attaccamento al contesto familiare e la buona prospettiva di risocializzazione.

Applicando tali parametri, la motivazione dell’ordinanza risulta carente e incompleta. Il Tribunale si è limitato a evidenziare la gravità del reato in esecuzione, rivolgendo l’attenzione esclusivamente al passato e omettendo di valutare il percorso intramurario e gli elementi positivi emergenti dalla relazione degli operatori penitenziari. La censura difensiva coglie quindi nel segno, avendo il condannato già scontato in regime intramurario un periodo di reclusione, serbando condotta collaborativa e regolare, e avendo avviato un percorso di revisione critica del proprio passato.

L’accertata carenza della motivazione giustifica l’annullamento dell’ordinanza con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Milano, che dovrà attenersi ai principi enunciati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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