Revoca detenzione domiciliare umanitaria e bilanciamento tra esigenze preventive e salute (Cass. pen. Sez. I n. 34642 del 23.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di elementi sopravvenuti alla concessione della detenzione domiciliare c.d. umanitaria, la revoca della misura non può fondarsi sulla sola registrazione oggettiva delle condotte illecite. Il giudice di sorveglianza deve rinnovare la comparazione tra le esigenze di tutela della collettività e il principio di umanità della pena, bilanciando il giudizio di maggiore pericolosità con quello di compatibilità del ripristino della detenzione in carcere con le attuali condizioni di salute. Il giudizio di pericolosità è carente se non esamina in concreto i fatti oggetto delle denunce sopravvenute, anche dopo la remissione della querela. È parimenti carente la valutazione sanitaria che si limiti a richiamare testualmente la relazione medica, senza accertare l’adeguatezza delle possibilità di cura e di assistenza in ambiente carcerario. Ne consegue l’annullamento con rinvio del provvedimento.

Il Fatto

Al condannato, in gravi condizioni di salute e riconosciuto invalido al 100%, era stata concessa la detenzione domiciliare in luogo del differimento facoltativo della pena detentiva per grave infermità fisica. Successivamente, le forze dell’ordine avevano segnalato una serie di denunce per fatti commessi durante l’esecuzione della misura, tra cui una truffa — per la quale la persona offesa aveva poi rimesso la querela — e una violazione di sigilli.

Su proposta del Magistrato di sorveglianza, il Tribunale di sorveglianza aveva revocato la misura, ritenendo sussistente un concreto e attuale pericolo di recidiva e prevalenti le esigenze preventive rispetto alle condizioni di salute. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo carenza e contraddittorietà della motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il criterio applicabile in materia. Quando sopravvengano elementi successivi alla concessione della misura umanitaria, la revoca richiede che sia rinnovata la comparazione tra le esigenze di tutela della collettività e il principio di umanità della pena. Occorre bilanciare il giudizio di maggiore pericolosità, che deriva dalla valutazione di inaffidabilità del condannato, con quello relativo alla compatibilità del ripristino della detenzione in carcere con le sue attuali condizioni di salute.

Su questo punto la Corte richiama i propri precedenti, Sez. I n. 22253 del 17/4/2024 e Sez. I n. 55049 del 7/6/2017, che hanno enunciato il medesimo principio. Il Tribunale di sorveglianza, invece, si è limitato a registrare il dato oggettivo delle denunce sopravvenute, senza esaminare i fatti che ne costituivano l’oggetto, tanto più dopo la remissione di una delle querele. La Corte riconosce che il giudice di sorveglianza gode di un apprezzamento autonomo rispetto al giudice della cognizione, come affermato da Sez. I n. 18351 del 29/2/2024, ma nel caso concreto tale valutazione è del tutto assente.

Il secondo profilo di censura riguarda la situazione sanitaria. L’ordinanza si è limitata a riportare testualmente il contenuto della relazione dell’ASL, senza operare un autonomo apprezzamento delle condizioni attuali in rapporto al trattamento assicurabile in ambiente carcerario. Eppure i medici avevano attestato che la situazione di salute era la stessa sulla base della quale era stata concessa la misura.

Il necessario bilanciamento avrebbe richiesto di verificare se le esigenze special-preventive giustificassero il sacrificio totale delle esigenze di tutela della salute del condannato. La valutazione si è invece arrestata al richiamo testuale della relazione sanitaria, senza estendersi alla verifica dell’adeguatezza delle possibilità di cura e assistenza in carcere. La motivazione è dunque carente sotto entrambi i profili. Il ricorso è pertanto fondato e l’ordinanza è annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza, per un nuovo esame che proceda alla valutazione in concreto sia dei fatti commessi dopo la concessione della misura sia del trattamento carcerario delle attuali condizioni di salute.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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