Affidamento in prova mai avviato: la sopravvenuta custodia cautelare ne impone l’inefficacia (Cass. pen. Sez. I n. 20911 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il sopravvenire di una misura cautelare incompatibile con l’affidamento in prova ai servizi sociali ne determina la sospensione solo se la misura alternativa è già in corso di esecuzione. Se il condannato, pur ammesso, non ha sottoscritto il verbale previsto dall’art. 47, comma 5, legge n. 354/1975, l’ordinanza di affidamento non ha acquistato effetto ai sensi del comma 3 dell’art. 97 d.P.R. n. 230/2000 e la dichiarazione di inefficacia resa dal tribunale di sorveglianza è meramente ricognitiva. Il tribunale di sorveglianza valuta autonomamente il pericolo di recidiva e l’adeguatezza della detenzione domiciliare: la prognosi cautelare non è sovrapponibile alla verifica dei presupposti della misura alternativa, dovendo questa considerare anche le finalità rieducative.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Bari, con ordinanza dell’11.03.2025, aveva ammesso il condannato all’affidamento in prova ai servizi sociali, in relazione a una pena inflitta per bancarotta fraudolenta. Prima che la misura prendesse avvio, al condannato è stata notificata un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per associazione per delinquere e usura.

Il Tribunale di sorveglianza, con ordinanza del 23.09.2025, ha dichiarato l’inefficacia della precedente ordinanza di ammissione, rilevando l’errore di giudizio prognostico e l’uso illecito della struttura lavorativa inserita nel programma di recupero, e ha rigettato la domanda subordinata di detenzione domiciliare per l’elevato rischio di recidiva. La difesa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo deduce la violazione dell’art. 298 cod. proc. pen., sostenendo che il tribunale avrebbe dovuto sospendere la misura alternativa anziché dichiararla inefficace. La Corte lo giudica inammissibile perché manifestamente infondato.

Il Collegio richiama il principio di Sez. 6 n. 15925 del 28/03/2013, secondo cui il sopraggiungere della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un soggetto sottoposto ad affidamento in prova sospende il corso di quest’ultima. Ma precisa che una misura alternativa può essere sospesa solo se è già in corso di esecuzione. Nel caso concreto l’esecuzione non era mai iniziata, poiché il condannato non aveva sottoscritto il verbale richiesto dall’art. 47, comma 5, legge n. 354/1975.

Ne deriva che la dichiarazione di inefficacia era imposta dal comma 3 dell’art. 97 d.P.R. n. 230/2000, secondo cui l’ordinanza di affidamento ha effetto solo se l’interessato sottoscrive il verbale. Il provvedimento impugnato è quindi meramente ricognitivo. La Corte distingue il precedente invocato dalla difesa (Sez. 1 n. 6922 del 25/11/2021), relativo a un caso in cui l’esecuzione era già iniziata.

Il secondo motivo è infondato. La Corte ribadisce che il pericolo di recidiva e l’adeguatezza della detenzione domiciliare sono oggetto di valutazione autonoma del tribunale di sorveglianza: la prognosi cautelare non è sovrapponibile alla verifica dei presupposti della misura alternativa, che richiede un apprezzamento complessivo delle probabilità di successo anche in vista delle finalità rieducative (Sez. 1 n. 12823 del 04/02/2026). Il tribunale deve valutare tutti i nuovi elementi capaci di modificare il quadro conoscitivo (Sez. 1 n. 35781 del 27/11/2020). La motivazione è plausibile e agganciata a elementi di fatto, come tale insindacabile in legittimità.

Il terzo motivo, che deduce l’abnormità del provvedimento, è infondato. La dichiarazione di inefficacia non è priva di paradigma procedimentale: constata la mancata esecuzione dell’ordinanza, mai avviata, mai interrotta e mai cessata, e rende eseguibile la pena nelle forme ordinarie, come previsto dall’art. 98, comma 4, d.P.R. n. 230/2000. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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