L’inefficacia della misura cautelare e la notifica al detenuto per altra causa (Cass. pen. Sez. 6 n. 13504 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazioni all’imputato detenuto, la notifica del decreto di citazione a giudizio presso il domicilio dichiarato è rituale se, al momento dell’adempimento, lo stato di detenzione per altra causa non risulti dagli atti, non sussistendo alcun obbligo per l’autorità giudiziaria di compiere ricerche d’ufficio; la prova dell’effettiva mancata conoscenza dell’atto grava sulla difesa. In tema di evasione, l’emissione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione non determina la perdita di efficacia della misura cautelare degli arresti domiciliari, neanche quando l’ordine si riferisca a un procedimento diverso. La misura cautelare custodiale, infatti, è compatibile con l’espiazione della pena e prosegue fino a trasformarsi in detenzione espiativa; la violazione dell’obbligo di non allontanarsi dalla propria abitazione, pertanto, integra il reato di cui all’art. 385 cod. pen.
Il Fatto
Il Tribunale di Gela, con sentenza del 7 febbraio 2025, aveva condannato l’imputato alla pena di mesi otto di reclusione, ritenuta la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale e la circostanza attenuante di cui all’art. 385, ultimo comma, cod. pen. equivalente. La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 5 novembre 2025, confermava la decisione.
L’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, in quanto egli era detenuto per altra causa dal 20 settembre 2025, e l’insussistenza del reato di evasione per la sopravvenuta emissione di un ordine di carcerazione. Secondo la difesa, tale provvedimento avrebbe reso inefficace la misura cautelare degli arresti domiciliari già applicata.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato. Ha rammentato che, ai sensi dell’art. 156, comma 4, cod. proc. pen., la notifica all’imputato detenuto deve essere eseguita presso il luogo di detenzione soltanto se lo stato detentivo risulti dagli atti. In mancanza, la notifica eseguita presso il domicilio dichiarato mantiene la sua validità, poiché l’indicazione del domicilio non è caducata ma solo sospesa per la durata della detenzione (cfr. Sez. U. n. 12778 del 2020). Nel caso di specie, la Corte territoriale non era a conoscenza dello stato detentivo al momento della notifica, avvenuta il 22 settembre 2025, mentre la relativa comunicazione era pervenuta solo il successivo 30 ottobre. La difesa non aveva fornito la prova dell’effettiva mancata conoscenza dell’atto, con la conseguenza che la notifica doveva ritenersi rituale.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso che l’emissione dell’ordine di carcerazione determini l’inefficacia degli arresti domiciliari. Ha precisato che la disciplina degli artt. 656 e 657 cod. proc. pen. esclude che l’irrevocabilità della sentenza realizzi l’estinzione della misura cautelare custodiale. Con il passaggio in giudicato, gli arresti domiciliari si convertono da custodia cautelare in modalità di esecuzione della pena, senza che venga meno l’operatività dell’art. 385 cod. pen. (cfr. Sez. 6, n. 8229 del 1992; Sez. 6, n. 33765 del 2021). Il diverso principio della cessazione di diritto della misura è stato affermato solo per le misure non detentive (Sez. U. n. 18353 del 2011).
La Corte ha inoltre chiarito che l’art. 298, comma 1, cod. proc. pen., richiamando il criterio di compatibilità di cui all’art. 297, comma 5, cod. proc. pen., esclude la sospensione della misura cautelare in atto quando sopravvenga un ordine di carcerazione. La misura degli arresti domiciliari è considerata compatibile con l’espiazione della pena, poiché entrambe privano la persona della libertà di locomozione, indipendentemente dal luogo di restrizione (cfr. Sez. 5, n. 4941 del 1997). Ne consegue che, al momento della fuga, la misura era pienamente efficace e il reato di evasione sussiste. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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