Rito abbreviato contravvenzioni: annullamento e rideterminazione della pena (Cass. pen. Sez. 1 n. 15602 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di patteggiamento, la riduzione di pena prevista dall’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. opera nella misura di un terzo per i delitti e di metà per le contravvenzioni. L’erronea applicazione di tale disposizione, che determini una pena illegale, non è emendabile tramite la procedura di rettifica di cui all’art. 619, comma 2, cod. proc. pen., ma comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con conseguente rideterminazione della pena da parte della Corte di Cassazione.

Il Fatto

Il Tribunale di Gorizia, con sentenza emessa il 18 giugno 2025, aveva condannato gli imputati per la contravvenzione di cui all’art. 4 della legge n. 110/1975, applicando la pena di mesi dieci di arresto ed euro 800,00 di ammenda per ciascuno, previa riduzione per il rito abbreviato.

Nel determinare la sanzione, il giudice di merito aveva preso le mosse da una pena base di un anno e tre mesi di reclusione ed euro 1.200 di ammenda, applicando su di essa una riduzione di un terzo.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che il giudice di merito aveva erroneamente applicato la riduzione di un terzo alla pena inflitta per una contravvenzione. La disciplina normativa, invero, prevede che la riduzione sia di due terzi nel caso di procedimento per una contravvenzione e di un terzo nel caso di delitto.

La Corte ha precisato che l’errore commesso dal giudice non poteva essere corretto tramite la procedura di rettifica prevista dall’art. 619, comma 2, cod. proc. pen., poiché non si trattava di un mero errore materiale, ma di un vero e proprio errore di diritto.

Di conseguenza, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena, rideterminandola in mesi sette e giorni quindici di arresto ed euro 600,00 di ammenda, pari alla metà della pena base. La pronuncia si fonda sull’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., che consente l’annullamento senza rinvio quando la pena è stata determinata in violazione di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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