Revoca affidamento in prova: divieto triennale senza valutazione caso per caso (Cass. pen. Sez. I n. 2312 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto triennale di concessione di benefici e misure alternative conseguente alla revoca di una precedente misura alternativa, previsto dall’art. 58-quater ord. pen., non richiede una valutazione caso per caso da parte del Tribunale di sorveglianza, poiché si fonda sul puntuale riscontro di specifiche violazioni commesse dal condannato durante il godimento della misura revocata. Tale disciplina non integra una presunzione assoluta di pericolosità contrastante con i principi costituzionali e convenzionali, essendo il termine triennale ancorato a un accertamento giurisdizionale già compiuto. È altresì legittima la declaratoria di inammissibilità dell’istanza adottata de plano dal Presidente del Tribunale di sorveglianza quando risulti manifestamente insussistente il presupposto di legge per l’accoglimento della domanda, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Il Fatto
Il condannato aveva ottenuto l’affidamento in prova al servizio sociale, successivamente revocato dal Tribunale di sorveglianza a seguito dell’applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa per il delitto di atti persecutori. A distanza di circa due anni dalla revoca, l’interessato presentava nuova istanza di ammissione all’affidamento in prova, dichiarata inammissibile dal Presidente del Tribunale di sorveglianza per effetto del divieto triennale di cui all’art. 58-quater ord. pen.
Avverso tale decreto il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi: la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato esame della specifica situazione trattamentale, con richiamo ai principi costituzionali e alla giurisprudenza della Corte EDU in tema di presunzioni assolute di pericolosità; nonché la violazione delle norme sul procedimento, assumendo che la decisione avrebbe dovuto essere assunta all’esito di udienza camerale partecipata e non de plano.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito la funzione dell’affidamento in prova al servizio sociale, quale misura di esecuzione della pena esterna al carcere fondata su una prognosi di completo reinserimento sociale, valutata alla luce del reato commesso, dei precedenti penali, delle informazioni di polizia e della condotta carceraria, nonché dei risultati dell’indagine socio-familiare.
Quanto al primo motivo, la Corte ha escluso la violazione dei principi invocati dal ricorrente, rilevando che la valutazione caso per caso era stata già compiuta dal legislatore attraverso l’art. 58-quater, terzo comma, ord. pen., così come interpretato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 173 del 2021. Il divieto triennale, infatti, non opera in astratto, ma consegue al puntuale riscontro, da parte del Tribunale di sorveglianza, di specifiche violazioni commesse durante il godimento della misura revocata. Nel caso di specie, tale riscontro era emerso dal provvedimento di revoca dell’affidamento, sicché la preclusione temporale non poteva essere superata sulla base dei progressi trattamentali successivi.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità pronunciata de plano, in quanto la verifica demandata al Presidente riguardava la sola sussistenza dei presupposti di legge per l’accoglimento della domanda, manifestamente insussistenti per il mancato decorso del termine triennale. La declaratoria si poneva pertanto nei termini previsti dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., senza necessità di instaurare il contraddittorio camerale.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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