Inammissibile il ricorso sulla dosimetria della pena se riproduce censure di merito (Cass. pen. Sez. VII n. 30877 del 12.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso che riproponga censure di merito già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice dell’appello, senza specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, non è consentito dalla legge in sede di legittimità. Il giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e recidiva costituisce valutazione di merito, sindacabile solo entro i limiti della manifesta illogicità della motivazione. La congruità della pena e la scelta del rito restano sottratte al sindacato di legittimità quando la motivazione del giudice di merito sia adeguata e immune dai vizi prospettati.

Il Fatto

La ricorrente è stata condannata, con sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Cremona, per il reato di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, in relazione alle imposte sui redditi e all’IVA per gli anni di imposta 2015, 2016 e 2017. La Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna.

Avverso tale decisione la difesa ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo un unico motivo: il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva semplice contestata, in ragione della particolare tenuità dei precedenti, e l’eccessività della pena applicata, per assenza di adeguate considerazioni sulla scelta del rito.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici di merito e non scandito da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata.

Nel merito della doglianza, il giudice dell’appello ha sufficientemente motivato il giudizio di bilanciamento delle circostanze contestate, ancorando la decisione principalmente alla sussistenza della recidiva in capo all’imputata. La Corte rileva che la recidiva non è stata oggetto di apposita impugnazione, con la conseguenza che il relativo accertamento è ormai definitivo.

La pena inflitta dal giudice di primo grado è stata ritenuta congrua, perché la contenuta gravità del reato è già stata considerata ai fini del riconoscimento stesso delle circostanze attenuanti generiche. Il trattamento sanzionatorio risulta, dunque, sorretto da motivazione adeguata e immune dai vizi prospettati dalla difesa.

La Corte sottolinea, inoltre, che una diversa valutazione del trattamento sanzionatorio — in quanto tale non richiesta neanche nel giudizio di appello — è preclusa in sede di legittimità. Il ricorso non introduce, pertanto, alcuna questione nuova suscettibile di esame nel giudizio di cassazione.

Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento e il versamento della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata. La Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2000 in tema di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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