Affidamento d’urgenza senza presupposti e danno alla concorrenza (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 105 del 25.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 57, d.lgs. n. 163/2006, è ammesso solo in presenza di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili e non imputabili alla stazione appaltante. I presupposti della deroga al principio di concorrenza devono essere accertati con il massimo rigore e non sono suscettibili di interpretazione estensiva. Il danno alla concorrenza non è in re ipsa, ma richiede la prova della maggiore spesa sostenuta per effetto dell’affidamento diretto, quantificabile con riferimento ai ribassi medi di mercato di appalti analoghi. La falsità delle attestazioni del direttore dei lavori, che consenta la liquidazione di corrispettivi per lavorazioni non eseguite, integra danno erariale.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio il direttore generale pro tempore di un Ateneo e il RUP, nonché direttore dei lavori, contestando un danno erariale di euro 70.592,83 derivante dall’affidamento in via di somma urgenza di lavori aggiuntivi a una società già appaltatrice dei lavori principali, in assenza dei presupposti del codice dei contratti pubblici.
La vicenda traeva origine da una segnalazione della Guardia di Finanza. Il direttore generale era chiamato a rispondere a titolo di colpa grave per aver disposto l’esecuzione immediata dei lavori; il RUP a titolo di dolo, per aver falsamente attestato l’esistenza di una segnalazione dell’Ufficio del Genio civile. La Procura contestava, oltre al danno alla concorrenza, il pagamento di lavorazioni non eseguite e un danno da disservizio.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha accolto in parte la domanda. Sulla legittimità dell’affidamento d’urgenza, ha rilevato che la comunicazione dell’Ufficio del Genio civile richiedeva mere integrazioni documentali, già fornite dal tecnico della ditta esecutrice, e non segnalava alcuna necessità di interventi indifferibili. La circostanza è pacifica, non contestata dai convenuti.
Le ulteriori ragioni addotte — richieste di nuovi impianti da un organo interno dell’Ateneo ed esigenza di evitare interferenze tra ditte — non valgono a fondare la deroga. Si tratta di esigenze prevedibili fin dalla programmazione originaria e riferibili a profili di generico miglioramento funzionale. Il ricorso alla procedura negoziata, in quanto eccezione al principio di concorsualità, richiede presupposti accertati con rigore e non estensibili per analogia.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ha ravvisato il dolo del RUP, consapevole dell’insussistenza dei presupposti, tanto da dichiarare falsamente la riconducibilità dei lavori a una segnalazione del Genio civile. Sussiste invece la colpa grave del direttore generale, che ha disposto l’esecuzione immediata omettendo ogni verifica sui presupposti e ogni adempimento motivazionale, incluso il verbale richiesto dalla disciplina di settore. La prova dell’affidamento è desunta dalle dichiarazioni contenute nella delibera di ratifica e nel contratto dallo stesso sottoscritto.
Sul danno alla concorrenza, la Corte ha ribadito che esso non è in re ipsa, ma va provato con una comparazione con i prezzi o i ribassi conseguiti in gare di lavori analoghi, privilegiando criteri aderenti alla concreta fattispecie. Nel caso, la quantificazione presuntiva operata dalla Procura — sulla differenza tra il ribasso applicato e il ribasso medio rilevato dall’Osservatorio dei lavori pubblici per la provincia di Chieti — è stata ritenuta attendibile anche per la fonte utilizzata. Il convenuto che intenda superarla deve fornire un criterio alternativo idoneo, non sufficientemente dimostrato nel caso concreto.
La Corte ha respinto la domanda sulla pavimentazione in marmo, per insufficienza probatoria, mentre ha accolto quella sull’impianto elettrico, provata in via presuntiva dalla corrispondenza tra la ditta e l’Ateneo e dall’incongruenza tra la voce contabilizzata e la realizzazione contestuale di un nuovo impianto. Il danno da disservizio è stato escluso.
Nota della Redazione
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