Contributo post-sisma: abitazione principale e responsabilità contabile per dichiarazioni mendaci (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 109 del 04.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il privato che abbia ottenuto un contributo pubblico destinato alla ricostruzione post-sismica, dichiarando falsamente che l’immobile danneggiato costituiva la propria abitazione principale ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 504/1992, è soggetto alla giurisdizione contabile per il danno erariale cagionato. Il rapporto di servizio in senso funzionale sussiste ogni volta che il privato sia vincolato alla gestione di pubblico denaro secondo un programma imposto dall’amministrazione. La prescrizione del diritto al risarcimento decorre, in caso di condotta con rilevanza penale, dal momento della chiusura della fase istruttoria delle indagini. Il contributo spetta solo alla unità immobiliare effettivamente adibita a dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari, non essendo sufficiente il titolo di proprietà.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti per l’Abruzzo ha convenuto in giudizio un privato, proprietario di un’unità immobiliare divenuta inagibile per il sisma del 2009, chiedendo la condanna al pagamento di € 79.495,12 in favore del Comune de L’Aquila. La somma corrisponde al contributo per la riparazione dell’immobile, erogato nel 2012 sulla base della domanda presentata dall’interessato con autocertificazione attestante che l’unità era adibita ad abitazione principale.
Le verifiche della polizia giudiziaria avevano invece accertato che l’immobile era locato a terzi e che il proprietario dimorava abitualmente in altra abitazione. Il procedimento penale si è concluso in primo grado con sentenza di condanna per l’art. 316-ter cod. pen., poi riformata in appello in senso dichiarativo per intervenuta prescrizione del reato, con conferma della ricostruzione dei fatti. Di qui l’azione di responsabilità amministrativa davanti al giudice contabile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione. La fattispecie rientra nella competenza della Corte dei conti perché la responsabilità deriva dall’indebita percezione di un contributo pubblico avente uno specifico vincolo di destinazione, volto a soddisfare un bisogno primario della collettività, quale la ricostituzione del patrimonio abitativo danneggiato dal sisma. Il rapporto di servizio in senso funzionale sussiste quando un soggetto privato sia vincolato alla gestione di pubblico denaro secondo un programma imposto dall’amministrazione.
Respinta è stata anche l’eccezione di nullità dell’atto di citazione ex art. 87 c.g.c., che la Corte ha giudicato generica e infondata, essendo la domanda idonea a consentire il pieno contraddittorio e avendo specificamente individuato la condotta, il soggetto responsabile e il danno risarcibile.
Preliminarmente è stata esaminata l’eccezione di prescrizione. Il Collegio ha richiamato la regola per cui il termine quinquennale decorre dalla conoscibilità obiettiva del danno, in coerenza con l’art. 2935 cod. civ. e con l’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994. Nei casi in cui la condotta dannosa integri anche una fattispecie di reato, il termine decorre tendenzialmente dalla chiusura della fase istruttoria delle indagini penali. Nella specie, tenuto conto della sospensione di 176 giorni disposta dall’art. 85, comma 4, del d.l. n. 18/2020, l’azione è stata ritenuta tempestivamente esercitata.
Nel merito la Corte ha qualificato la condotta come dolosa. L’art. 1, comma 3, dell’O.P.C.M. n. 3779 del 2009 riconosce il contributo per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 504/1992, che richiede il possesso di un diritto reale e la dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari. Nel caso concreto difettava il secondo presupposto, poiché l’immobile era concesso in locazione a terzi. La consapevolezza del convenuto è stata desunta dalla sentenza penale di primo grado e dalle dichiarazioni testimoniali.
Non è stata accolta la tesi difensiva secondo cui il contributo sarebbe comunque spettato quale seconda casa. La Corte ha osservato che la speciale disciplina subordina tali contributi a specifici presupposti, oggetto di apposita valutazione amministrativa. Infine, il Collegio ha escluso la riduzione dell’addebito ex art. 52 del r.d. n. 1214/1934, in ragione della dolosa violazione degli obblighi, disponendo la condanna al pagamento della somma indebitamente erogata, oltre rivalutazione e interessi.
Nota della Redazione
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