Decadenza responsabilità genitoriale solo come extrema ratio con prognosi recupero (Cass. civ. Sez. I n. 32004 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza dalla responsabilità genitoriale, ai sensi dell’art. 330 cod. civ., costituisce misura di extrema ratio, adottabile solo quando la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il figlio e gli altri provvedimenti previsti dall’ordinamento non siano idonei a tutelarne l’interesse. Il giudice del merito deve esprimere una prognosi sull’effettiva e attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, anche con il supporto dei servizi territoriali. La decisione non può fondarsi sul mero rifiuto del minore di mantenere il legame familiare, né su giudizi apodittici o frasi stereotipate, ma richiede l’accertamento di condotte oggettivamente disfunzionali, sorrette da elementi gravi, precisi e concordanti. Il contegno processuale della parte, ivi compreso l’utilizzo del termine lungo per impugnare, non può costituire argomento di prova ai sensi dell’art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., trattandosi di esercizio del diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost.
Il Fatto
La vicenda prende avvio dalla segnalazione effettuata al “Telefono azzurro” da una minore, all’epoca non ancora tredicenne, che aveva manifestato il proprio disagio per il comportamento anaffettivo di entrambi i genitori, non coniugati e non conviventi, e per la difficoltà degli stessi di sostenerla nel percorso di affermazione del proprio orientamento sessuale. Il sindaco del Comune aveva disposto il collocamento in comunità ai sensi dell’art. 403 cod. civ.; il Tribunale per i minorenni, con decreto del 6 luglio 2022, aveva dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e confermato il collocamento.
Il padre propose reclamo, deducendo l’assenza di comportamenti pregiudizievoli e chiedendo una consulenza tecnica d’ufficio; la madre si associò alle richieste, proponendo reclamo incidentale. La Corte d’appello di Napoli, sezione minori, con decreto pubblicato il 25 settembre 2024, rigettò i reclami. Avverso tale decreto il padre e la madre hanno proposto ricorso per cassazione, rispettivamente in via principale e incidentale, ciascuno articolato in sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i ricorsi, ritenendoli fondati. Il decreto impugnato giustificava la decadenza di entrambi i genitori su tre passaggi: la “perfetta condivisibilità” delle argomentazioni del giudice di primo grado, il contegno processuale del padre e il complesso delle risultanze della c.t.u. Ciascuno di questi argomenti è stato ritenuto inidoneo a sostenere una misura così drastica.
La Corte ha anzitutto censurato la motivazione per relationem, che nella sua laconicità non consente di verificare se il giudice d’appello abbia effettivamente esaminato e valutato l’infondatezza dei motivi di reclamo. Quanto al secondo passaggio, è stato escluso che il termine lungo di sei mesi utilizzato per proporre l’impugnazione possa costituire argomento di prova ex art. 116, secondo comma, cod. proc. civ.: il ricorso al termine applicabile è esercizio del diritto di difesa e non è un dato significativo da cui inferire un disinteresse del genitore.
Il terzo passaggio è stato giudicato generico e affidato a frasi stereotipate. La Corte d’appello si è adagiata acriticamente sulle conclusioni del consulente tecnico, senza esercitare l’esame dettagliato imposto dalle molteplici criticità dell’elaborato: la mancata consegna delle riprese video degli incontri con la minore; una contraddizione interna della relazione sui benefici di esperienze genitoriali fuori dalla comunità; un errore sull’età della minore; considerazioni di tono moraleggiante; e l’avere dato per scontate disfunzioni che erano oggetto dell’accertamento richiesto.
La Corte ha poi ribadito che la decadenza richiede la verifica dell’effettiva ed attuale possibilità di recupero delle competenze genitoriali e non può fondarsi sul solo rifiuto espresso dal minore, la cui profondità e intensità vanno valutate, ma che non può divenire l’unico parametro della decisione. Nel caso concreto, non risulta avviato alcun percorso di sostegno alla genitorialità o di riavvicinamento graduale, nonostante la disponibilità dei genitori. La misura ablativa, adottata senza aver esplorato alternative concrete, ha violato il principio di proporzionalità, cristallizzando un rifiuto che avrebbe potuto essere transeunte.
Ulteriore vizio è il mancato ascolto della minore in secondo grado, pur sollecitato e benché la stessa avesse già compiuto quattordici anni all’atto del reclamo, senza alcuna motivazione al riguardo, in violazione del principio del contraddittorio e dei diritti della persona minore. Il decreto impugnato non ha neppure evidenziato un ostacolo effettivo della minore nel suo orientamento sessuale, né ha accertato condotte di maltrattamento o di violenza psicologica. La Corte è giunta alla conclusione che la fattispecie attiene a una difficoltà di comprensione, e non a un rifiuto, dei bisogni della figlia, non idonea a fondare la decadenza. Il provvedimento è stato pertanto cassato, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, sezione minori, in diversa composizione, e spese integralmente compensate.
Nota della Redazione
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