Agente contabile regionale e maneggio: giudizio improcedibile per difetto di legittimazione (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 268 del 07.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto la legittimazione passiva dell’agente contabile dipende dalla sussistenza del maneggio dei beni oggetto di rendicontazione. La dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma regionale che qualifica come agenti contabili i componenti degli organi di controllo delle società partecipate rimuove il titolo di imputazione formale della gestione. Ne consegue che, esclusa la qualità di agente contabile ex lege e non potendosi configurare un agente contabile di fatto in chi non ha la disponibilità delle partecipazioni, il giudizio va dichiarato improcedibile per difetto di legittimazione passiva. La caducazione del titolo non definisce la regolarità della gestione: il conto va reso dal soggetto che nel periodo di riferimento ha avuto l’effettivo maneggio delle partecipazioni.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Calabria è investita del giudizio sul conto giudiziale relativo all’esercizio 2017, reso dal consegnatario delle quote di partecipazione detenute dalla Regione in una società di trasporto locale. Il magistrato istruttore, con relazione depositata nel 2025, aveva proposto la dichiarazione di improcedibilità della gestione, segnalando il difetto di sottoscrizione del conto, l’assenza di un valido atto di parifica e il venir meno della qualifica di agente contabile del convenuto.
Con decreto presidenziale era stata fissata l’udienza di discussione del giudizio. Nessuno è comparso né per l’agente contabile né per l’amministrazione; il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla prima contestazione e rileva che il conto giudiziale non risulta di fatto sottoscritto. Manca così il requisito formale minimo previsto dall’art. 44, comma 2, c.g.c., che consente l’imputazione del conto a un soggetto giuridico attraverso la c.d. spendita del nome. Il difetto è assorbente e già di per sé preclude l’esame nel merito.
È parimenti fondato il secondo motivo. La Corte chiarisce che solo il deposito del conto parificato instaura l’agente dell’amministrazione nel giudizio, a norma dell’art. 140, comma 3, c.g.c.. Richiama inoltre l’art. 618 del R.D. n. 827/1924, che individua nella dichiarazione di concordanza dei conti con le scritture un elemento imprescindibile per il deposito e per l’esame giudiziale, secondo il parere delle Sezioni riunite in sede consultiva n. 4/2020. Nel caso concreto la parifica risulta viziata dalle stesse criticità di sottoscrizione.
Il passaggio centrale riguarda la qualifica soggettiva del convenuto. Dagli accertamenti istruttori emerge che questi rivestiva la carica di revisore unico della società partecipata, ai sensi dell’art. 8 della legge della Regione Calabria n. 22/2007. Tale disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale n. 59/2024, per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
La norma regionale qualificava come agenti contabili i componenti degli organi di controllo delle società partecipate, ossia soggetti privi della disponibilità delle partecipazioni e non in grado di averla per conflitto di interesse. Essa confliggeva con i principi della legislazione statale, che individuano l’agente contabile nel soggetto titolare del maneggio dei beni oggetto del conto: nel caso delle partecipazioni societarie, i soggetti dell’ente proprietario che hanno la disponibilità dei diritti di socio, come si desume dagli artt. 20, 29, 32 e 178 del R.D. n. 827/1924, dall’art. 9, comma 2, d.lgs. n. 175/2016 e dall’art. 137 c.g.c.
La caducazione della norma regionale impedisce di affermare la qualità di agente contabile ex lege del convenuto e non consente di qualificarlo come agente contabile di fatto, poiché difetta il maneggio. Il giudizio è quindi dichiarato improcedibile per difetto di legittimazione passiva. La Corte precisa però che tale pronuncia non definisce la regolarità della gestione: il conto dovrà essere reso dal soggetto che nel 2017 ha avuto l’effettivo maneggio delle partecipazioni, con onere dell’amministrazione di garantirne l’acquisizione e la parificazione. Nulla sulle spese, in ragione della natura officiosa del giudizio e dell’assenza di costituzione delle parti.
Nota della Redazione
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