Agente contabile, responsabilità per colpa a prova invertita e ammanco (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 198 del 24.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità giuscontabile dell’agente di conto è una responsabilità per colpa a prova invertita: per il principio di prossimità delle fonti di prova, spetta all’agente dimostrare l’adempimento e la corretta tenuta nel tempo delle scritture contabili. In presenza di una differenza accertata tra riscossioni e riversamenti, è l’agente a dover provare aliunde la ragione delle incongruenze rilevate sul bollettario di tesoreria. Le mere contestazioni sulla cattiva conservazione della documentazione da parte dell’ente non assolvono l’onere probatorio. Il conto giudiziale è pertanto dichiarato irregolare, con condanna dell’agente alla refusione dell’ammanco accertato.

Il Fatto

La vicenda riguarda il giudizio di conto sul rendiconto presentato dall’agente contabile incaricato della riscossione dei diritti del servizio anagrafe presso un comune, per l’esercizio finanziario 2013. All’esito dell’istruttoria, il magistrato istruttore aveva inizialmente concluso per l’irregolarità del conto, ravvisando la mancanza della prova dell’effettivo accreditamento delle somme riscosse.

L’agente si è costituito chiedendo in via principale il discarico, in subordine l’irregolarità senza ammanco, in via ulteriore la restituzione degli atti per accertamento diretto presso il tesoriere. Il Collegio, con due ordinanze istruttorie, ha disposto ispezioni e supplementi, acquisendo una relazione del Collegio dei revisori dell’ente da cui è emersa una differenza tra riscossioni e riversamenti imputabile alla gestione dell’agente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha condiviso le conclusioni del magistrato istruttore. La lunga istruttoria ha documentato una differenza tra riscossioni e riversamenti pari a euro 4.139,09. La relazione dei revisori ha confermato che, delle somme complessivamente incassate dall’ufficio anagrafe, solo una parte è imputabile all’agente, essendo il residuo riferibile ad altro agente operante in una diversa frazione del comune.

La Corte ha altresì valorizzato l’incongruenza di quattro reversali, tutte imputabili all’agente: due risultano inesistenti sul bollettario elettronico, altre due presentano una connotazione diversa da quella risultante dagli atti. Tali risultanze sono state poste a controprova dell’addebito, una volta depurate dalla quota di gestione riferibile al diverso agente.

Di fronte a ciò, la difesa ha sostenuto che anche il supplemento istruttorio avrebbe confermato il numero delle reversali portate sul conto, sì da escludere ogni ammanco, e che le incongruenze sarebbero addebitabili alla cattiva manutenzione delle scritture da parte dell’ente. Il Collegio ha respinto queste argomentazioni, qualificandole come estremamente deboli.

Il passaggio centrale è la qualificazione della responsabilità giuscontabile come responsabilità per colpa a prova invertita. In forza del principio di prossimità delle fonti di prova, è l’agente a dover provare l’adempimento e la corretta tenuta delle scritture contabili. Da qui l’onere, non assolto, di spiegare l’inesistenza di due reversali sul bollettario e la difformità delle altre due. Di tali incongruenze egli risponde in quanto firmatario del conto giudiziale.

È stata altresì rigettata la richiesta istruttoria di audizione dei componenti dell’organo di revisione, in quanto ultronea rispetto ai fini del decidere. Nel dispositivo, il conto giudiziale è stato dichiarato irregolare, con condanna dell’agente alla refusione di euro 4.139,09 in favore del comune e delle spese di lite in favore dell’Erario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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