Agevolazione prima casa e residenza del coniuge in altro comune (Cass. civ. Sez. V n. 12576 del 08.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di esenzione IMU e TASI per la casa principale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, deve escludersi che la nozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica dell’intero nucleo familiare del possessore. Salvo l’accertamento di comportamenti elusivi, il beneficio spetta al possessore dell’immobile ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge abbia residenza anagrafica in un comune diverso. La dichiarazione di illegittimità costituzionale non estende il beneficio alle cosiddette seconde case, ma responsabilizza i comuni nell’attività di controllo.

Il Fatto

Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento emesso da un comune in relazione al mancato riconoscimento dell’agevolazione TASI per l’anno d’imposta 2014. Egli sosteneva di avere diritto al trattamento riservato alle abitazioni principali, avendo fissato in quel comune la propria residenza anagrafica e la propria dimora.

La Commissione Provinciale respingeva il ricorso, osservando che l’agevolazione spettava solo quando l’intero nucleo familiare risiedesse e dimorasse nell’unità abitativa. La Commissione Regionale Tributaria confermava il rigetto, evidenziando che la legge non distingue tra residenze situate nello stesso comune o in comuni diversi. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione, articolato in due motivi.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, la Corte respinge l’eccezione di improcedibilità del ricorso. Il ricorrente aveva prodotto la copia informatica della sentenza impugnata, attestandone la conformità e corredandola della ricevuta PEC di notifica, laddove le copie cartacee dei messaggi non erano nella sua disponibilità. Richiamando le Sezioni Unite n. 21349 del 2022, il ricorso è dichiarato procedibile e l’impugnazione tempestiva.

Nel merito, il primo motivo è dichiarato fondato. La Corte ricorda che l’orientamento prevalso in tema di IMU richiedeva la dimora stabile e la residenza anagrafica del possessore e del suo nucleo familiare nell’immobile, richiamando in proposito la Sez. 6-5, ordinanza n. 4166 del 2020. Tale indirizzo va però rivisto alla luce dell’intervento della Corte costituzionale n. 209 del 2022, che ha accolto le questioni sollevate davanti a sé e ha dichiarato illegittimo l’art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 201 del 2011.

La Consulta ha affermato che l’ordinamento non tollera misure fiscali strutturate per penalizzare chi formalizza il proprio rapporto con matrimonio o unione civile. L’illegittimità è stata estesa alle norme che limitano l’esenzione a uno solo degli immobili siti nel medesimo comune e a quelle che impongono di optare per una sola agevolazione in caso di residenze e dimore diverse. La Corte costituzionale ha chiarito che negare il beneficio per ciascun coniuge, quando ciascuno risiede e dimora in un proprio immobile, discrimina i coniugi rispetto ai conviventi di fatto.

Nel caso di specie gli immobili adibiti ad abitazione principale dei coniugi sono ubicati in comuni diversi e il comune non ha dedotto alcun intento elusivo né ha chiesto di essere rimesso in termini per la sopravvenienza costituzionale. Il motivo è quindi accolto. La Corte ribadisce il principio già enunciato dalla Sez. 6-5, ordinanza n. 32339 del 2022: salvo l’accertamento di comportamenti elusivi, il beneficio spetta al possessore dell’immobile ove dimora e risiede, anche se il coniuge abbia residenza anagrafica in altro comune.

Il secondo motivo, relativo all’omesso esame di un fatto decisivo, resta assorbito. Il ricorso è accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa è decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso originario del contribuente. La necessità dell’intervento della Corte costituzionale giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *