Efficacia riflessa del giudicato e onere di specificità del ricorso (Cass. civ. Sez. III n. 12578 del 08.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa in conseguenza della violazione dedotta; è pertanto inammissibile l’impugnazione con cui si lamenti un mero vizio del processo senza prospettare le ragioni della lesione del diritto di difesa o di altro pregiudizio per la decisione di merito. Il principio di autosufficienza del ricorso è soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o dell’atto processuale su cui si fonda il motivo e ne segnala specificamente la presenza negli atti del giudizio di merito. Qualora due giudizi abbiano riferimento a uno stesso rapporto giuridico e uno sia definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento compiuto su un punto fondamentale comune non è riesaminabile solo se tra i giudizi vi è identità di parti; tuttavia la sentenza passata in giudicato può avere efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica accertata, invocabile da chiunque vi abbia interesse.
Il Fatto
Alcune compagnie assicuratrici convenivano in giudizio i firmatari di una convenzione di lottizzazione, quali debitori principali, per ottenere il rimborso dei pagamenti effettuati in forza di una polizza fideiussoria rilasciata a garanzia delle opere di urbanizzazione in favore del Comune.
Il Tribunale condannava i convenuti in solido, respingendo l’eccezione di giudicato e quella di prescrizione. La Corte d’appello confermava la decisione. I soccombenti proponevano ricorso per cassazione, cui resistevano le compagnie con controricorso; i ricorrenti in via incidentale riproponevano le medesime questioni.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i motivi, principali e incidentali, perché connessi, e li rigetta. Sul primo motivo, relativo alla produzione di documenti non elencati, il Collegio osserva che il ricorrente non prospetta alcuna lesione del diritto di difesa, ma invoca soltanto la regolarità formale della produzione: l’inosservanza, non sanzionata espressamente con la nullità, resta irrilevante se non si traduce in pregiudizio.
Sul secondo motivo, concernente l’efficacia del giudicato formatosi in un precedente giudizio, la Corte richiama la giurisprudenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia e Cass., Sez. Un., n. 8950 del 2022 in tema di autosufficienza. Il motivo è inammissibile perché non si confronta con la motivazione impugnata e offre una lettura autonoma degli atti del diverso processo.
Nel merito, il giudicato invocato non opera: soltanto alcune delle compagnie citate in quel giudizio avevano formulato domande verso i lottizzanti, e tra esse non figuravano le odierne resistenti. L’appello incidentale delle stesse era stato dichiarato inammissibile, e il giudicato su questione processuale resta tale solo all’interno dello stesso processo.
La Corte ribadisce però che, in assenza di identità di parti, la sentenza passata in giudicato conserva efficacia riflessa di prova: il giudice di merito può valutarla liberamente. La sentenza impugnata ha correttamente colto tale efficacia indiretta. Il motivo sulla prescrizione è inammissibile per genericità della censura; il motivo sull’azione di regresso è inammissibile perché sollecita un nuovo accertamento di merito e perché aspecifico. Segue la condanna alle spese e l’attestazione dei presupposti del contributo unificato.
Nota della Redazione
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