La riconduzione dei villaggi turistici alla tariffa alberghiera è legittima anche in assenza di specifica previsione regolamentare (Cass. civ. Sez. 5 n. 15585 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di TARI (come di TARSU e TARES, stante la continuità e l’omogeneità con tali tributi), la classificazione regolamentare delle utenze non domestiche in categorie generali, cui è ricondotta la fattispecie non espressamente tipizzata del villaggio turistico nell’ambito della categoria degli alberghi-ristoranti, opera per genus e non per analogia, risultando irrilevante l’omessa previsione di una specifica sottocategoria. La maggiore capacità produttiva di rifiuti di una struttura ricettiva rispetto a una civile abitazione costituisce dato di comune esperienza, sicché è legittima la previsione di una tariffa differenziata e sensibilmente superiore per la prima. L’uso stagionale dell’immobile non esclude il presupposto impositivo, potendo dar luogo solo a riduzioni tariffarie espressamente previste dal regolamento comunale, la cui applicazione richiede una specifica denuncia all’ente impositore. La delibera di determinazione delle tariffe non richiede obbligo di motivazione, trattandosi di atto a contenuto generale. L’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992 ha carattere sostanziale e si applica solo ai giudizi instaurati dopo il 16 settembre 2022.
Il Fatto
La società contribuente, gestrice di un villaggio turistico nel Comune di Ugento (LE), impugnava l’avviso di pagamento per l’omesso versamento della TARI relativa all’anno 2015. La Commissione tributaria provinciale di Lecce accoglieva il ricorso originario, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, su appello del Comune, riformava la decisione, confermando la validità dell’atto impositivo e riconoscendo alla contribuente la sola riduzione del 10% per le attività stagionali. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha disatteso i primi due motivi di ricorso, concernenti l’applicabilità della disciplina TARSU piuttosto che di quella introdotta dalla legge n. 147/2013 e la lamentata mancata previsione di una tariffa specifica per i villaggi turistici. Richiamando la normativa, la Suprema Corte ha evidenziato che l’art. 68 del d.lgs. n. 507/1993 demanda al Comune l’adozione di un regolamento che classifichi gli immobili in categorie omogenee per potenzialità di produzione di rifiuti. Tali previsioni, tuttavia, non hanno carattere tassativo, essendo utilizzato l’inciso “in via di massima”, con conseguente riconoscimento ai Comuni di un ampio margine di discrezionalità nella definizione di categorie e sottocategorie.
La Corte ha quindi ritenuto legittima la riconduzione della fattispecie non tipizzata del villaggio turistico nella categoria degli alberghi-ristoranti, trattandosi di attività accomunate da caratteristiche similari quanto a destinazione degli spazi e vocazione ricettiva. Tale operazione di classificazione avviene per categoria e non per analogia. È stato inoltre escluso che sussista un obbligo di motivazione della delibera di determinazione delle tariffe, in quanto atto amministrativo a contenuto generale rivolto a una pluralità indistinta di destinatari. La Corte ha infine precisato la non pertinenza del richiamo a un recente arresto in tema di superfici con diverse destinazioni, non ricorrendo nella fattispecie un’ipotesi di scindibilità del nesso di prevalenza.
Quanto al terzo motivo, concernente la riduzione del 10% per attività stagionale, la Corte ha ribadito che l’uso stagionale non esclude il presupposto impositivo, essendo la causa di esclusione integrata solo da condizioni di obiettiva impossibilità di utilizzo dell’immobile, non coincidente con la mancata utilizzazione legata a scelte soggettive. La riduzione tariffaria richiede un’espressa previsione regolamentare, come quella applicata nella specie ai sensi dell’art. 23 del regolamento comunale, e la sua fruizione è preclusa in assenza di una tempestiva denuncia al Comune.
Con riferimento al quarto motivo, la Corte ha affermato la natura sostanziale dell’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992, con conseguente applicabilità ai soli giudizi instaurati successivamente al 16 settembre 2022, non operando la disposizione retroattivamente. In ogni caso, grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare di riduzioni o esenzioni, trattandosi di eccezioni alla regola generale di pagamento del tributo.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento della sanzione di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., in ragione della manifesta infondatezza dei motivi e della funzione deterrente della sanzione anche in assenza di attività difensiva della parte intimata.
Nota della Redazione
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