Segnalazione in SIC illegittima per preavviso non recapitato e privo del rapporto (ABF Collegio di Milano n. 2374 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La segnalazione del nominativo del cliente nei sistemi di informazione creditizia è legittima solo se sussistono due presupposti: la corrispondenza tra evento segnalato e situazione di inadempimento e il rispetto delle prescrizioni procedurali, tra cui assume rilievo precipuo l’invio del preavviso di segnalazione. Il preavviso è atto unilaterale ricettizio, cui si applicano gli artt. 1334 e 1335 cod. civ., indipendentemente dalla natura non patrimoniale dell’atto. Se la raccomandata torna al mittente per destinatario sconosciuto senza compiuta giacenza, e salvo che il cliente si sia trasferito senza comunicare la variazione rispetto all’indirizzo contrattuale, l’atto non entra nella sfera di conoscibilità del destinatario. È inoltre invalido il preavviso che non indichi il rapporto e il debito cui si riferisce, né li renda ricavabili per relationem.
Il Fatto
Il ricorrente, dopo l’esito insoddisfacente del reclamo, adisce l’Arbitro deducendo di essere stato segnalato nelle banche dati di un sistema di informazione creditizia privato. Lamenta l’illegittimità della segnalazione sotto il profilo formale e sostanziale: nega di essere incorso nei ritardi attribuitigli e di aver ricevuto un preavviso di segnalazione esatto, puntuale e circostanziato, come richiesto dall’art. 4, comma 7, del Codice di deontologia. Richiama un provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali che qualifica il preavviso come atto recettizio. Chiede la cancellazione della segnalazione negativa.
L’intermediario sostiene la legittimità della segnalazione: il conto corrente presentava saldo negativo e il preavviso sarebbe stato inviato a mezzo raccomandata, restituita al mittente per indirizzo sconosciuto. Il mancato recapito sarebbe imputabile al cliente, che non avrebbe aggiornato i recapiti. Sul piano sostanziale invoca una stabile e consolidata situazione di insolvenza. Il ricorrente replica che non è fornita prova della data di prima iscrizione né dell’avvenuto recapito della raccomandata.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricorda la giurisprudenza consolidata dell’Arbitro (Coll. Coord. dec. n. 3499/2012): la segnalazione è legittima solo al ricorrere dei due presupposti, sostanziale e procedurale. L’obbligo di preavviso mira a informare il debitore della possibile segnalazione, così che possa onorare il debito o segnalare errori. Da ciò deriva la natura di atto unilaterale ricettizio e l’applicazione degli artt. 1334 e 1335 cod. civ.
La prova dell’avvenuta ricezione può essere documentale o presuntiva, ma non può risolversi nella mera affermazione dell’intermediario di aver informato il cliente. Nel caso concreto la raccomandata è stata recapitata a un indirizzo risultato “sconosciuto” e non è andata in giacenza. L’indirizzo coincide con quello censito nell’area riservata dell’home banking, ma non con quello della carta di identità, né con quello indicato nel ricorso, né con l’ulteriore indirizzo del contratto di apertura del conto.
Secondo l’orientamento dei Collegi, quando il tentativo di consegna non va a buon fine occorre distinguere tra irreperibilità assoluta e relativa. Solo nella seconda la lettera resta in giacenza e l’atto entra nella sfera di conoscibilità ex art. 1335 cod. civ. Nel caso di destinatario sconosciuto la lettera torna subito al mittente e il destinatario non ha notizia del tentativo (Coll. Roma dec. n. 1463/2019), salvo che il cliente si sia trasferito senza comunicare la variazione rispetto all’indirizzo contrattuale (Coll. Roma dec. n. 3977/2024, n. 10118/2023 e n. 10109/2023; Coll. Milano dec. n. 11007/2022). Qui l’indirizzo non era quello contrattuale e non risultano altre comunicazioni correttamente recapitate.
Il Collegio esamina anche il contenuto del preavviso. Non esistendo una previsione normativa sul contenuto essenziale, la congruità si valuta su contestazione del ricorrente. Il preavviso è valido se consente di individuare il rapporto e di regolarizzare la posizione, anche per relationem tramite richiami a precedenti comunicazioni. Non è valido se manca l’indicazione del rapporto e del debito e questi non siano ricavabili altrimenti. Nel caso di specie la comunicazione non indica il rapporto cui si riferisce, risultando inidonea a informare il cliente. La segnalazione è quindi illegittima, con riconoscimento del diritto alla cancellazione in CRIF; l’intermediario è tenuto al contributo di € 200,00 alle spese della procedura.
Nota della Redazione
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