Promozione riservata solo ai clienti profilati: illegittima la condizione non pubblicizzata (ABF Collegio di Roma n. 2898 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
È illegittimo il comportamento dell’intermediario che subordini l’applicazione delle condizioni promozionali di un conto corrente al consenso del cliente al trattamento dei dati personali per finalità di profilazione, quando tale ulteriore condizione non sia esplicitata nel regolamento promozionale pubblicato sul sito della banca. Il cliente che, alla data di riferimento, possieda i requisiti indicati dall’offerta ha diritto al riconoscimento delle condizioni premiali. Ove l’intermediario riconosca in pendenza di ricorso gli interessi dovuti e rimborsi le spese di presentazione, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con accertamento dell’illecito comportamento tenuto dall’impresa.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un conto corrente presso un istituto di credito, nel maggio 2025 versava sul rapporto una somma di circa euro 185.000,00 per beneficiare di una offerta promozionale pubblicata sul sito della banca. L’iniziativa prevedeva un tasso del 3,50% sulla nuova liquidità versata tra il 1° aprile e il 31 maggio 2025, per il periodo dal 1° giugno al 31 agosto 2025.

Non vedendosi riconoscere il tasso agevolato, il cliente contattava il servizio clienti il 18 giugno 2025 e apprendeva di non rientrare tra i destinatari della comunicazione promozionale inviata via e-mail. Il 22 giugno 2025 smobilizzava quindi la liquidità. La banca, nelle controdeduzioni, eccepiva che la verifica del cosiddetto delta montante richiedeva il trattamento dei dati per profilazione, consenso che il cliente aveva negato in sede di apertura del conto. In via conciliativa l’intermediario riconosceva la differenza tra tasso base e tasso promozionale fino al 22 giugno 2025, oltre al rimborso delle spese di ricorso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce l’offerta promozionale nei suoi elementi essenziali. L’iniziativa era destinata a tutti i clienti della banca in possesso, alla data del 1° aprile 2025, di specifici requisiti: titolarità di un conto, assenza di scoperti o restrizioni, conto remunerato al solo tasso base dello 0,5%. La nuova liquidità andava determinata come differenza positiva tra il saldo contabile al 31 maggio e quello al 1° aprile.

Dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente possedeva tali requisiti. La banca ha tuttavia negato il beneficio sul presupposto del mancato consenso alla profilazione. Sul punto il Collegio rileva un dato decisivo: nel regolamento promozionale pubblicato sul sito la condizione del consenso al trattamento dei dati non risultava esplicitata.

A ciò si aggiunge una circostanza ulteriore. La necessità del consenso è emersa per la prima volta solo in fase di reclamo, quando la promozione era ormai terminata, e non è stata rappresentata al cliente neppure al momento del contatto con il servizio clienti del 18 giugno 2025, allorché l’istante fu informato di un motivo diverso, ossia la mancata ricezione della comunicazione via e-mail.

Su queste basi il Collegio ritiene illegittimo il comportamento dell’intermediario, per aver subordinato l’applicazione delle condizioni promozionali alla profilazione del cliente in assenza di una previsione espressa nel regolamento dell’offerta. Quanto alla domanda risarcitoria, l’istituto ha riconosciuto in corso di procedura euro 207,83 a titolo di ulteriori interessi per il periodo 1-22 giugno 2025, oltre al rimborso di euro 20,00 per le spese di ricorso. Il Collegio dichiara pertanto la cessazione della materia del contendere sulla domanda principale, accerta l’illegittimità del comportamento e respinge nel resto, disponendo il versamento del contributo di euro 200,00 alla Banca d’Italia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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