Estinzione anticipata cessione del quinto rimborso costi up front criterio curva interessi (ABF Collegio di Palermo n. 505 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di finanziamento stipulati prima del 25 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front, nonostante la novella dell’art. 11-octies d.l. n. 73/2021 e la successiva modifica introdotta dall’art. 27 d.l. n. 104/2023, alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale contenuta nella sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022. Per i costi recurring la riduzione si calcola pro rata temporis; per i costi istantanei il criterio è determinato in via integrativa secondo equità, e il Collegio ritiene conforme a equità quello della curva degli interessi. Il rinvio pregiudiziale disposto da altro giudice ai sensi dell’art. 267 TFUE non obbliga a sospendere il procedimento davanti all’ABF, non essendo prevista alcuna ipotesi di sospensione e non ravvisandosi una litispendenza in senso proprio. La penale di estinzione anticipata è legittima se contenuta entro i limiti dell’art. 125-sexies TUB. Le spese legali sono risarcibili solo se sorrette da prova documentale e da un comportamento gravemente scorretto o dilatorio dell’intermediario.
Il Fatto
Il ricorrente è titolare di un contratto di cessione del quinto dello stipendio stipulato nel 2019 e estinto anticipatamente nel 2024, in corrispondenza della rata n. 58. Chiede all’ABF il rimborso di spese di istruttoria e provvigioni per complessivi € 930,41, calcolati secondo il criterio pro rata temporis, oltre agli interessi dal reclamo. Domanda inoltre la restituzione della penale di estinzione anticipata di € 140,35 e la refusione delle spese legali, quantificate in € 200,00, oltre al rimborso di € 20,00 versato per la presentazione del ricorso. In subordine chiede l’applicazione della curva degli interessi, ove alle voci richieste sia riconosciuta natura up front.
L’intermediario chiede in via preliminare la sospensione del ricorso in ragione di un rinvio pregiudiziale pendente davanti alla Corte di giustizia sull’interpretazione dell’art. 16 della Direttiva 2008/48, producendo una lista di procedimenti sospesi. Nel merito invoca la sentenza CGUE C-555/21 e il d.l. n. 69/2023, sostenendo il superamento della sentenza Lexitor e la rimborsabilità delle sole voci recurring: tutti i costi richiesti avrebbero natura up front. Contesta altresì la restituzione della penale, applicata in conformità all’art. 125-sexies TUB, e la richiesta di spese legali, trattandosi di controversia seriale.
La motivazione del Collegio
L’eccezione preliminare è respinta. Le Disposizioni ABF non prevedono ipotesi di sospensione del procedimento per la pendenza di un rinvio pregiudiziale davanti ad altra autorità. Il rinvio ex art. 267 TFUE obbliga alla sospensione il solo giudice che lo ha disposto, non ogni altro organo giurisdizionale o extragiudiziario davanti al quale penda analoga fattispecie. Manca inoltre la comunanza di parti necessaria per configurare una litispendenza in senso proprio.
Nel merito il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 11-octies d.l. n. 73/2021, convertito con legge n. 106/2021, aveva riservato ai contratti anteriori l’applicazione dell’art. 125-sexies TUB e delle norme secondarie di trasparenza e vigilanza vigenti alla sottoscrizione. La Corte costituzionale n. 263/2022 ha dichiarato illegittima quella disposizione limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia», riconoscendo che l’interpretazione conforme alla sentenza Lexitor non era contra legem ma doverosa. Da ciò i Collegi hanno tratto la conferma della decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019: il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front, e per questi ultimi il criterio è fissato in via equitativa. La conversione del d.l. n. 104/2023 non muta tali principi.
Nel caso concreto, sia le spese di istruttoria sia le commissioni di intermediazione hanno natura up front, perché la clausola contrattuale elenca esclusivamente attività preliminari alla stipula. Applicando il pro rata temporis alle voci recurring e la curva degli interessi a quelle up front, le somme ripetibili ammontano a € 513,77, oltre agli interessi dalla data del reclamo.
Non è accolta la domanda di restituzione della penale: la vita residua superava un anno, non ricorrono ipotesi di esclusione dell’indennizzo e l’importo corrisponde all’1% del debito residuo, senza contestazione del criterio di calcolo. Quanto alle spese legali, il richiamato Collegio di Coordinamento, dec. n. 4580 del 2025 le configura come danno emergente risarcibile solo in presenza di comportamento gravemente scorretto o dilatorio e di prova documentale: l’intermediario ha riscontrato il reclamo nei termini, la materia è di orientamento consolidato e nulla è stato documentato. Il ricorso è pertanto accolto in parte, con restituzione di € 513,77 e interessi legali.
Nota della Redazione
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