Nullità sentenza appello per difetto contraddittorio nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 21114 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della parte del giudizio di primo grado pretermessa in appello, quando questa abbia un perdurante interesse alla partecipazione al giudizio, determina la nullità dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso. Il vizio è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità. L’omessa impugnazione della sentenza non verso tutte le parti di causa inscindibile, ma solo verso alcune, non comporta l’inammissibilità del gravame, bensì impone al giudice d’appello di ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa, in applicazione dell’art. 331 c.p.c. Il concetto di causa inscindibile include il litisconsorzio necessario processuale, sicché la pluralità di parti deve persistere nel giudizio di impugnazione per evitare giudicati contrastanti.
Il Fatto
La società contribuente ha impugnato un avviso di accertamento per maggiore ICI relativo all’anno 2010, concernente un immobile, deducendo l’effetto estensivo esterno del giudicato formatosi in altro giudizio sull’annullamento della rendita catastale e della categoria. Nel giudizio di primo grado si erano costituiti sia il Comune, ente impositore, sia l’Agenzia delle Entrate.
La CTP di Napoli ha accolto il ricorso. L’Agenzia delle Entrate ha proposto appello e il giudizio si è celebrato solo tra dette parti, senza che la CTR Campania ordinasse l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. La CTR ha accolto l’appello e condannato la società alle spese. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi; il Comune ha resistito con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina preliminarmente il primo motivo del ricorso incidentale del Comune, con cui si eccepisce la nullità della sentenza d’appello per omessa integrazione del contraddittorio. Il Comune era stato parte del giudizio di primo grado e la sua posizione di ente impositore ne conferma il perdurante interesse alla partecipazione al giudizio di impugnazione.
Il Collegio richiama la nozione di causa inscindibile di cui all’art. 331 c.p.c., che opera non solo quando la necessità del litisconsorzio in primo grado derivi da ragioni sostanziali, ma anche quando dipenda da ragioni di carattere processuale, configurandosi il litisconsorzio necessario processuale. La pluralità di parti deve dunque persistere nel giudizio di impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti sulla stessa materia (vengono citate Cass. n. 567 del 1998 e Cass. n. 2284 del 2016).
La Corte richiama inoltre le Sezioni Unite n. 11676 del 30.04.2024, secondo cui, nelle cause scindibili, non vi è obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti delle parti del giudizio di primo grado il cui interesse alla partecipazione all’appello sia venuto meno. Nel caso di specie, invece, l’interesse del Comune è perdurante.
Il Collegio precisa che la mancata impugnazione della sentenza non verso tutte le parti, ma solo verso alcune, non determina l’inammissibilità del gravame, bensì l’ordine del giudice d’integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa. La mancata integrazione, per il difetto dell’ordine, determina la nullità dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità (vengono citate, ex multis, Cass. n. 10934/2015, n. 1462/2009, n. 8854/2007, n. 1789/2004, n. 11154/2003).
Constatato il difetto di integrità del contraddittorio innanzi alla CTR e la mancata applicazione dell’art. 331 c.p.c., la Corte dispone la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria della Campania, in diversa composizione, per un nuovo giudizio previa integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. Tutti i motivi articolati dalla società contribuente restano assorbiti. Il giudice del rinvio provvede anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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