Partitore idrico accatastabile in categoria D e non E/9 (Cass. civ. Sez. V n. 21259 del 25.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il partitore idrico è un’unità immobiliare a destinazione speciale che, concorrendo allo svolgimento del servizio idrico integrato, è funzionalmente destinata a un’attività economica e va accatastata nel gruppo D, non nella categoria E/9. L’art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 del 2006, convertito nella legge n. 286 del 2006, sancisce una incompatibilità tra il censimento nel gruppo E e la destinazione dell’immobile a uso commerciale o industriale. La riconducibilità del servizio idrico integrato ai servizi a rilevanza economica, con una tariffa che costituisce corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, esclude che la destinazione a fini di pubblica utilità possa precludere il classamento in D. Rilevano le caratteristiche oggettive e la destinazione funzionale dell’immobile, non la natura pubblica del soggetto gestore.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava a una società che gestisce il servizio idrico un avviso di accertamento catastale, rettificando il classamento di un’unità immobiliare sita in un comune campano dalla categoria proposta E/9 alla categoria D/1. L’immobile è un partitore idrico.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della contribuente. La Commissione Tributaria Regionale della Campania respingeva l’appello dell’Agenzia, osservando che la società rende un servizio pubblico senza fini di lucro e che la riscossione dei canoni copre solo i costi di gestione. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi. La contribuente si costituiva tardivamente, al solo fine di partecipare all’udienza.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, la Corte dichiara inammissibili le memorie depositate dalla contribuente. È irricevibile la memoria presentata in prossimità dell’udienza dalla parte che non ha depositato tempestivamente il controricorso, perché in assenza di controricorso l’intimata non può presentare memorie.

Il secondo motivo, esaminato con priorità ex art. 276, secondo comma, cod. proc. civ., è infondato. Dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. a opera dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, il sindacato sulla motivazione è circoscritto al rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. La motivazione della CTR, con argomentazioni congrue, esplicita le ragioni del classamento in E/9 e supera tale soglia.

Il primo motivo è fondato. La Corte richiama la propria continuità interpretativa (Sez. V n. 9427 del 2019; n. 2247 del 2021; Sez. VI-V n. 18946 del 2022). La categoria E comprende immobili con marcata caratterizzazione tipologico-funzionale che li rende sostanzialmente incommerciabili ed estranei a ogni logica di produzione industriale. L’art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 del 2006 instaura una vera incompatibilità tra censimento nel gruppo E e destinazione commerciale o industriale, rendendo dirimente accertare se la gestione presenti i caratteri dell’economicità, intesa come rispetto del criterio di proporzionalità tra costi e ricavi.

La normativa di settore richiama i principi di efficienza, efficacia ed economicità (art. 9, comma 1, della legge n. 36 del 1994; artt. 141 e 154 del d.lgs. n. 152 del 2006). Il servizio idrico integrato è servizio a rilevanza economica; la relativa tariffa costituisce il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, con fonte nel contratto di utenza. Il partitore, in muratura o per componenti tecnologiche, è suscettibile di autonomo accatastamento e va censito tenendo conto dell’art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015. La natura economica dell’attività non viene meno se a gestire il servizio è una società partecipata dal Comune, perché rilevano le caratteristiche dell’immobile e la sua destinazione funzionale.

La CTR ha quindi fatto malgoverno dei principi enunciati, affermando l’inserimento in E/9 sull’erroneo presupposto che la destinazione a servizio pubblico fosse incompatibile con la natura imprenditoriale dell’attività. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in differente composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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