Aggiornamento tabelle retributive e verifica dell’anomalia dell’offerta in pendenza di procedura (TAR Puglia n. 938 del 19.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenienza di aggiornamenti retributivi in pendenza del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta impone alla stazione appaltante di valutare l’attendibilità dell’offerta anche con riferimento agli adeguamenti tariffari medio tempore intervenuti. Non è invocabile, a tal fine, il principio del tempus regit actum, in ragione dell’inderogabile applicazione degli aggiornamenti ai rapporti di lavoro interessati dall’esecuzione della commessa e della ratio del subprocedimento, volta a tutelare l’interesse pubblico alla regolare esecuzione dell’appalto. La revisione del prezzo ex art. 60 del d.lgs. n. 36/2023 opera solo in corso di esecuzione del contratto e non sostituisce la verifica di anomalia. Il giudice amministrativo non può supplire all’omessa verifica, ostandovi l’art. 34, comma 2, c.p.a. e la riserva di amministrazione.

Il Fatto

Il Comune di Faggiano aggiudicava con determinazione n. 152 del 27.3.2024 il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e di igiene urbana alla società controinteressata. La ricorrente, seconda classificata, impugnava l’aggiudicazione unitamente agli atti presupposti, dolendosi in via principale della mancata verifica dell’attendibilità dell’offerta rispetto ai costi del lavoro e, in via gradata, della mancata esclusione per anomalia dell’offerta.

La questione centrale riguardava l’incidenza, sul giudizio di anomalia, delle nuove tabelle retributive adottate con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19 marzo 2024, intervenute dopo l’avvio del subprocedimento e dopo il riscontro della controinteressata, ma prima della sua chiusura, avvenuta contestualmente all’aggiudicazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il primo motivo. Richiamando l’indirizzo della giurisprudenza amministrativa (Cons. St. sent. nn. 6652/2023 e 453/2024), afferma che la sopravvenienza degli aggiornamenti retributivi in pendenza del subprocedimento di verifica deve condurre la stazione appaltante a una valutazione di attendibilità dell’offerta comprensiva degli adeguamenti intervenuti. La ratio del subprocedimento è stabilire se l’offerta anormalmente bassa sia attendibile, a tutela dell’interesse pubblico alla regolare esecuzione dell’appalto.

Il Tribunale respinge la tesi della controinteressata secondo cui la variazione in aumento dei costi del lavoro darebbe luogo direttamente all’applicazione dell’art. 60 del d.lgs. n. 36/2023, richiamato dall’art. 9 del bando di gara. La revisione del prezzo costituisce strumento manutentivo di riequilibrio del sinallagma, subordinato a presupposti quantitativi e al verificarsi della variazione in corso di esecuzione: evenienza non ricorrente, poiché nel caso in esame la variazione si è registrata in pendenza della procedura di affidamento.

La stazione appaltante avrebbe dunque dovuto verificare se l’offerta economica fosse in grado di sostenere anche i nuovi costi. L’omessa verifica non può essere operata dal giudice, a ciò ostando l’art. 34, comma 2, c.p.a., che vieta di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati, e la riserva di amministrazione che copre l’attività tecnico-discrezionale di verifica.

Il secondo motivo è respinto. La ricorrente opera una ricostruzione dei costi traendo termini di paragone da altre procedure: il giudizio di anomalia non ammette comparazione con i costi di altre gare, dovendosi condurre entro le specificità della lex specialis. Non emergono profili di abnormità o manifesta irrazionalità sindacabili. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del terzo e quarto motivo, proposti in via gradata, con obbligo conformativo per l’Amministrazione di rivalutare l’attendibilità dell’offerta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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