Termine azione contro silenzio decorre dalla maturazione dell’obbligo di provvedere (Cons. Stato n. 4358 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti amministrativi avviati d’ufficio, il termine annuale per l’esercizio dell’azione avverso il silenzio ex art. 31, comma 2, cod. proc. amm. non decorre necessariamente dall’indizione del bando o dall’avvio della sequenza procedimentale. Esso decorre dal momento in cui, alla luce della concreta evoluzione del procedimento, matura l’obbligo giuridico di provvedere rispetto a una posizione giuridica del privato divenuta attuale. Pertanto, nella procedura di chiamata ex art. 18 legge n. 240/2010, il dies a quo coincide con la proposta di chiamata del vincitore approvata dal Consiglio di Dipartimento, che chiude la fase selettiva. La diffida stragiudiziale non ha effetto interruttivo o sospensivo del termine decadenziale, ma vale quale mero elemento confermativo della perdurante inerzia.

Il Fatto

Un’Università telematica indice una procedura per la copertura di un posto di professore associato mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010. All’esito della valutazione, il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità la proposta di chiamata del candidato risultato vincitore e trasmette gli atti al Consiglio di amministrazione per la deliberazione finale.

Da quel momento l’Ateneo non adotta alcuna determinazione conclusiva, nonostante reiterate richieste di chiarimenti e una diffida a provvedere. Il vincitore agisce allora ai sensi dell’art. 31 cod. proc. amm. per l’accertamento del silenzio inadempimento, la condanna a provvedere e il risarcimento del danno. Il TAR Lazio accoglie il ricorso nei limiti della motivazione, dichiara illegittimo il silenzio e ordina all’Università di pronunciarsi entro centoventi giorni, disponendo la separazione della domanda risarcitoria. L’Ateneo appella.

La Motivazione della Corte

L’appellante sostiene che il termine decadenziale dell’art. 31, comma 2, cod. proc. amm. sia decorso dall’avvio del procedimento, poiché l’art. 2, comma 6, legge n. 241/1990 ancora il termine di conclusione all’inizio del procedimento d’ufficio. Da ciò la pretesa irricevibilità del ricorso, notificato oltre un anno dopo la pubblicazione del bando. Il Consiglio di Stato ritiene la censura infondata.

La Sezione distingue la ratio del termine di conclusione del procedimento da quella del termine decadenziale dell’azione contro il silenzio. Quest’ultima non tutela l’astratto rispetto del termine procedimentale, ma la mancata adozione del provvedimento dovuto rispetto a una posizione giuridica ormai definita. Il collegio esclude che la sentenza appellata abbia frazionato l’unitario procedimento di chiamata: essa ha soltanto individuato il momento in cui l’obbligo di provvedere è divenuto attuale e l’inerzia sindacabile.

Nel procedimento ex art. 18 legge n. 240/2010 tale momento coincide con la proposta di chiamata approvata dal Consiglio di Dipartimento, che conclude la fase selettiva e attualizza l’interesse pretensivo del vincitore alla deliberazione finale. Non rilevano invece la pubblicazione del bando o la fissazione dei criteri di valutazione, quando il procedimento è ancora fisiologicamente in corso e manca una posizione concretamente incisa: una lettura diversa svuoterebbe la tutela dell’art. 31 cod. proc. amm., imponendo al privato di agire contro un silenzio non ancora maturato.

I precedenti richiamati dall’appellante, secondo cui gli atti endoprocedimentali non impediscono la formazione del silenzio, non escludono che nei procedimenti complessi il momento rilevante vada individuato in relazione alla concreta maturazione dell’obbligo. La proposta di chiamata risale al 5 dicembre 2024; in assenza di termini specifici del Regolamento di Ateneo, il Consiglio di amministrazione doveva pronunciarsi entro trenta giorni ex art. 2, commi 2 e 9-bis, legge n. 241/1990, cioè entro il 4 gennaio 2025, con scadenza del termine annuale il 4 gennaio 2026. Il ricorso, notificato il 9 dicembre 2025, è quindi tempestivo.

Quanto alla diffida, il collegio chiarisce che la sentenza non le attribuisce alcun effetto interruttivo o sospensivo: essa costituisce un elemento ulteriore, meramente confermativo dell’inerzia, e non una nuova istanza né causa di riapertura del procedimento. Il principio giurisprudenziale invocato dall’appellante non è posto in discussione, ma non si applica al caso. L’appello è dunque respinto, con integrale compensazione delle spese del grado per la novità e complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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