PEI senza ore di sostegno illegittimo rileva ai fini risarcitori (TAR Lombardia n. 153 del 22.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il Piano Educativo Individualizzato deve contenere la proposta del numero di ore di sostegno didattico, quale parte essenziale della determinazione delle misure di supporto alla classe. L’omissione di tale indicazione integra violazione dell’art. 7, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 66/2017 e dell’art. 15 del decreto interministeriale n. 182/2020. La successiva integrazione del PEI, disposta in esecuzione di ordinanza cautelare, soddisfa l’interesse sostanziale del ricorrente e determina la cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a.. Resta tuttavia l’interesse all’accertamento incidentale dell’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori: è sufficiente che la parte dichiari di avervi interesse, senza necessità di specificare i presupposti della domanda risarcitoria né di proporla nel medesimo giudizio.

Il Fatto

I genitori di una minore con handicap grave ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1992 impugnavano il PEI redatto dall’istituto professionale, nella parte in cui non conteneva alcuna proposta del numero di ore di sostegno didattico per l’anno scolastico 2023/2024. Il Piano era stato consegnato alla famiglia all’esito dell’accesso agli atti. I ricorrenti chiedevano l’annullamento della parte omessa, l’accertamento della violazione dell’obbligo di redazione e la condanna dell’amministrazione alla riformulazione del PEI con indicazione delle ore necessarie.

Il Collegio, in sede cautelare, riteneva fondata la violazione e ordinava la convocazione del Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione per completare il Piano. In esecuzione, il GLO integrò il PEI attribuendo 18 ore settimanali di sostegno. Il Ministero eccepiva quindi l’improcedibilità del ricorso; parte ricorrente insisteva per l’accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che l’interesse sostanziale fatto valere è stato soddisfatto da un’attività amministrativa successiva all’instaurazione del giudizio. Ricorrono pertanto i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a..

Residua però la richiesta di accertamento ai fini risarcitori e la statuizione sulle spese. Il Tribunale richiama l’Adunanza Plenaria n. 8 del 13 luglio 2022, secondo cui per procedere all’accertamento dell’illegittimità ex art. 34, comma 3, cod. proc. amm. è sufficiente dichiarare di avervi interesse a fini risarcitori, senza necessità di specificare i presupposti della domanda né di averla proposta nello stesso giudizio. La dichiarazione deve essere resa nelle forme e nei termini dell’art. 73 cod. proc. amm..

Nel merito, il Collegio conferma quanto già rilevato in sede cautelare: l’amministrazione ha omesso di stimare il fabbisogno di ore di sostegno per l’anno scolastico 2023/2024 e di indicarlo nel PEI. La violazione concerne l’art. 15 del decreto interministeriale n. 182/2020 e l’art. 7, comma 2, d.lgs. n. 66/2017.

È proprio il secondo comma dell’art. 7, nelle lettere b), c) e d), a precisare che scopo del PEI è individuare, in base alle condizioni di disabilità, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento funzionale ai bisogni dell’alunno. La lett. d) stabilisce che il Piano determini le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore alla classe. La scuola disponeva già degli elementi per rilevare le esigenze concrete e indicare le ore nel PEI provvisorio.

Il Piano è stato comunque tempestivamente integrato e adeguato alle esigenze della minore, in ottemperanza all’ordinanza cautelare. Il Collegio dichiara quindi la cessazione della materia del contendere, con contestuale accertamento dell’illegittimità dell’atto, e liquida le spese secondo la soccombenza virtuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *